Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8980 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8980 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2495-2008 proposto da:
SPALLETTI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA SALARIA 44, presso lo studio dell’avvocato
BERARDINELLI GIOVANNI, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/04/2013

avverso la sentenza n. 115/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 1e/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

riporta e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato BERARDINELLI che si

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 115/07/06, depositata il 18.12.2006, la
CTR del Lazio, confermando la decisione della CTP di Roma, ha

cartella di pagamento, ai fini INVIM, notificatale il 18.7.2003. I
giudici d’appello hanno evidenziato che le iscrizioni a ruolo
derivavano da avvisi d’accertamento che erano stati
regolarmente notificati in data 2.8.1994 a Guendalina Gavazzi
della Somaglia, di cui la contribuente era erede, ed hanno,
perciò, concluso per l’insussistenza della prescrizione decennale.
Gabriella Spalletti ricorre per la cassazione della sentenza,
con un articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, la ricorrente deducendo violazione
e falsa applicazione dell’art. 78 del dPR n. 131 del 1986; 2697
cc; 115 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, in riferimento all’art. 360, 1° co, n. 3 e 5 cpc,
sottopone alla Corte i seguenti quesiti: a) “Vero è che l’avviso di
liquidazione del tributo INVIM dovuto da persona deceduta deve
essere notificato agli eredi, che rispondono in solido delle
obbligazioni tributarie di cui il presupposto si è verificato
anteriormente alla morte del dante causa, presso il loro
domicilio, in caso di avvenuta comunicazione del decesso del
loro dante causa e del nominativo di tutti gli aventi causa e che,

i

rigettato il ricorso proposto da Gabriella Spalletti avverso la

comunque, in caso di non avvenuta comunicazione, la notifica
deve essere effettuata presso il domicilio del dante causa, ma
deve essere diretta agli eredi impersonalmente e collettivamente

difetto, il Giudice Tributario è chiamato a dichiarare la nullità
assoluta ed insanabile della notifica, con le statuizioni
conseguenti?”; b) “vero è che in caso di atto motivato per
relationem ad altro atto amministrativo, la mancata produzione
agli atti del procedimento di tale atto nonché della
documentazione a sostegno della pretesa tributaria concretizza la
totale assenza di prova necessaria per la dimostrazione della sua
validità e della fondatezza della pretesa tributaria e che, in
difetto, il Giudice Tributario è chiamato a dichiarare la
violazione dell’art 2697 del Codice Civile e dell’art. 115 del
Codice di Procedura Civile con le statuizioni conseguenti?”
2. Il primo profilo della composita censura è inammissibile
per più ordini di ragioni. 2.1. Va, anzitutto, osservato che, a
fronte della doglianza formulata dalla contribuente (pag. 3 punto
2 del ricorso), secondo cui la cartella di pagamento era stata
notificata “in assenza delle preventiva dovuta notifica dell’atto
amministrativo (avviso di accertamento e avviso di liquidazione)
da cui originavano le iscrizioni a ruolo…” la CTR ha affermato
che la notifica degli atti prodromici alla cartella era, invece,
regolarmente, intervenuta in data 2.8.1994 nei confronti di
Gavazzi della Somaglia Guendalina, di cui l’appellante era

2

così come disposto dall’art 65 del DPR 29/9/1973 n. 600 e che in

erede, unitamente a tale Spalletti Pietro. 2.2. La questione della
nullità insanabile di tale notifica, in riferimento alle modalità
della sua effettuazione, presenta, dunque, profili di novità: un

ricorrente nel giudizio di merito, ed altro conto è dedurne la
nullità e predicarne la natura insanabile, in riferimento a specifici
elementi di fatto. 2.3. Anche a voler ritenere la questione
implicitamente trattata dalla CTR mercè l’utilizzo dell’avverbio
“regolarmente” (peraltro riferibile al semplice dato storico
dell’esistenza della notifica, in riferimento alla contrapposta
negazione contenuta nel motivo d’appello), l’esito non muta, in
quanto il motivo difetta di autosufficienza, non avendo la
ricorrente precisato né la data di presentazione della
dichiarazione di successione, in esito alla quale l’Ufficio avrebbe
dovuto notificarle personalmente l’avviso di liquidazione
dell’imposta (artt. 76, co 3, e 52, co 2, del dPR n. 643 del 1972,
che operano il rinvio alle disposizioni in tema di imposte sui
redditi), né trascritto il contenuto della relata (o comunque
riferito in che luogo la notifica si è avuta) nè indicato le relative
modalità ed il soggetto che l’ha ricevuta. 2.4. Il quesito di diritto
non rispetta, ad ogni modo, il disposto di cui all’art 366 bis cpc:
questa Corte ha precisato (Cass. n. 3530 del 2012) che, in
relazione ad una censura in diritto, il quesito assolve alla
funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione
del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico

3

conto è negare il dato storico della notifica, come ha fatto la

generale, e non può, pertanto, essere generico e teorico, ma deve
essere calato nella fattispecie concreta, onde far comprendere
dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice

consistere, come invece è formulato, in una semplice richiesta di
accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte
in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio.
3. Anche il secondo profilo è inammissibile. Il dato su cui
esso si fonda, e cioè l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel
tener conto degli avvisi notificati il 2.8.1994, nonostante gli
stessi fossero stati tardivamente depositati in prime cure, non è
trasfusa in seno al quesito, ove, al contrario, la questione si dà
per scontata (erroneamente: l’art. 58, co 2, del d.lgs. n. 546 del
1992 consente alle parti di depositare nuovi documenti, a nulla
rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo
grado; cfr. Cass. n. 23616 del 2011) e costituisce la premessa,
inesatta, delle conseguenze sulla pretesa impositiva che si chiede
alla Corte di stabilire. 4. Per converso, la questione della validità
degli atti motivati per relationem, in caso di mancata produzione
degli atti del procedimento richiamati, non risulta trattata in seno
al motivo, a confutazione del passo in cui la CTR rigetta
l’eccezione di carenza di motivazione della cartella, per avere la
de cuius “impugnato gli atti prodromici alla cartella ed avendo
ottenuto un giudizio sfavorevole al riguardo”.
5. I profili con cui si deduce il vizio motivazionale sono

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di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL
N. 5
N. 131 TY3.

inammissibili perché carenti del c.d. quesito di fatto, di cui all’art
366 bis cpc, della cui formulazione è onerato il ricorrente, onde
consentire l’immediata individuazione del fatto decisivo e

viziata, non essendo sufficiente che lo stesso sia rilevabile dal
complesso della censura proposta (cfr. Cass. n 24255 del 2011).
Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano in E 1.500,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.

controverso, in relazione al quale la motivazione si assume

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