Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 898 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 20/01/2021), n.898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5429/2019 proposto da:

S.E.M.T., domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CLARA PROVEZZA, giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 403/2019, depositato il

12.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.E.M.T. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata da ragioni di sostentamento economico dei suoi genitori nel Paese d’origine (Egitto), avendo così deciso di raggiungere l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non aver il Tribunale esercitato il proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa;

1.2. con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 8, comma 3, nonchè il vizio di motivazione insufficiente, poichè il Tribunale non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione e valorizzato l’inserimento lavorativo e sociale dell’odierno ricorrente nel tessuto italiano, ed omessa perchè il Tribunale non avrebbe valutato la situazione del Paese d’origine;

1.3. con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, art. 2 Cost., art. 8 CEDU, comma 3, nonchè il vizio di omessa motivazione circa la sussistenza di situazioni di vulnerabilità;

1.4. la prima censura va disattesa;

1.5. il Tribunale, pur ritenendo credibile la provenienza del richiedente dall’Egitto, ha ritenuto insussistenti i presupporti per la concessione della richiesta protezione avendo accertato, nel rispetto dell’onere probatorio attenuato del richiedente, e con riferimento a fonti internazionali aggiornate citate nella motivazione del decreto, che il Paese di provenienza del richiedente era immune da situazione di violenza indiscriminata;

1.6. la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito (cfr. Cass. n. 8758/2017);

1.7. con riguardo invece alla richiesta di protezione per motivi umanitari, va evidenziato che secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 2940/2019, relativamente alla valutazione dei seri motivi umanitari, richiesti per il riconoscimento della relativa protezione, può assumere un “rilievo centrale” la comparazione tra il grado di integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

1.5. il Collegio ritiene che, nel caso in giudizio, il Tribunale non abbia espletato la detta valutazione non avendo tenuto conto, nel giudizio di comparazione, sulla base della documentazione ritualmente depositata in giudizio, che il ricorrente è pienamente integrato in Italia, dove vive stabilmente ed ha un lavoro regolare, e che egli inoltre non ha più legami familiari nel proprio Paese d’origine;

1.6. è stata quindi omessa la valutazione comparativa di elementi fattuali idonei a dimostrare, da una parte, la stabile integrazione lavorativa del ricorrente, dall’altra la possibile privazione dei diritti umani, con grave regresso socio-economico, in caso di rientro coatto del ricorrente nel Paese d’origine, da cui risulta essersi allontanato dal 2003, e nel quale non ha più legami familiari a seguito del decesso dei genitori;

1.7. è mancata di conseguenza un’idonea comparazione tra l’integrazione sociale sul suolo italiano del ricorrente ed il danno grave che potrebbe procurare allo stesso lo sradicamento dal territorio nel quale è inserito, con violazione dell’art. 8 CEDU posto a tutela della vita privata e familiare;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinto il primo motivo ed accolti il secondo ed il terzo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, procederà alla richiesta valutazione comparativa, oltre a provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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