Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 898 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo

studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARINO GIUSEPPE giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 23/07/2008 r.g.n. 577/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato AULETTA FERRUCCIO;

udito l’Avvocato MARINO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/7/2008 la Corte d’Appello di Caltanissetta accolse l’appello proposto 18/11/07 da T.V., ex dipendente dell’Ente Minerario Siciliano in prepensionamento dall’1/8/84, avverso la sentenza dei giudice del lavoro del Tribunale di Caltanisetta depositata l’8/11/06, con la quale gli era stata respinta la domanda diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento, calcolatagli senza il computo del compenso per lavoro supplementare continuativamente prestato ed indicato nel mese di riferimento ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 e per l’effetto dichiarò il diritto del ricorrente a vedersi computato il predetto compenso nel calcolo della suddetta indennità di prepensionamento. Conseguentemente la stessa Corte condannò la RESAIS s.p.a, nei cui confronti era stato esteso il contraddittorio, al pagamento dell’indennità di prepensionamento in tal modo riliquidata a decorrere dall’1/8/1984, oltre accessori di legge e spese del doppio grado di giudizio.

Nell’addivenire a tale decisione la Corte territoriale spiegò che nell’ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto la L.R. n. 42 del 1975, art. 6, aveva previsto in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano la corresponsione, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, di una indennità pari all’80% della retribuzione globale di fatto; che la giurisprudenza si era più volte pronunziata nel senso che i compensi esclusi dalla citata norma dalla base di calcolo di tale indennità, tra i quali non figurava il compenso per lavoro supplementare, dovevano essere oggetto di interpretazione tassativa; che nella fattispecie era stata provata, attraverso la produzione degli statini del periodo 1983 – luglio 1984, la natura continuativa della prestazione del lavoro supplementare e che ai sensi della L.R. n. 46 del 1984, art. 10, la determinazione dell’indennità in esame doveva avvenire con riferimento alla retribuzione globale di fatto percepita in uno dei mesi precedenti alla data di risoluzione del rapporto indicato dello stesso interessato, per cui una volta effettuata la suddetta scelta a nulla poteva rilevare la circostanza che una tale voce retributiva potesse eventualmente riferirsi a lavoro prestato nei mesi precedenti.

Inoltre, la Corte rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente per conseguire la restituzione dell’indennità una tantum di cui alla L.R. n. 27 del 1984, art. 6, a suo tempo erogata all’appellante, rilevando che la società appellata non aveva fornito la prova della materiale corresponsione della stessa e che nemmeno il ricorrente ne aveva ammesso la percezione Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A incentrando le censure su tre ordini di motivi.

Resiste con controricorso T.V..

Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 6 della L. R. Sicilia n. 42 del 1975 (art. 360 c.p.c., n. 3) dolendosi dell’implicito rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale riproposta a norma dell’art. 346 c.p.c., sulla scorta della dedotta finalità retributiva e non assistenziale dell’indennità di prepensionamento.

Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è da ritenere assolutamente corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura assistenziale dell’indennità in esame ed alla conseguente applicazione del regime prescrizionale ordinario in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, considerato che il fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38, comma 1, della Costituzione, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere.

Come, infatti, ha avuto già modo di statuire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 12944 de 22/11/99), “l’indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 è prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale e pertanto il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni, giacchè, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente, (in senso conf. C. Sez. lav. n. 9042 del 6/7/2000, nonchè Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/02 e C. sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002 anche in materia di indennità “una tantum”).

2. Col secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene al riguardo la ricorrente che tra il 1983 ed il 1984 il T. svolse lavoro supplementare solo nel mese di gennaio del 1983 e solo per dieci ore, per cui non vi fu nè continuità, nè ordinarietà nella prestazione del lavoro settimanale, così come previsto dalla Delib. dell’Ente Minerario Siciliano del 30/12/93, n. 182 ai fini della rideterminazione dell’indennità in esame, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere computato nella retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo dell’indennità mensile di prepensionamento ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, la L.R. n. 42 del 1975, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla legislazione successiva, ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’E.M.S., dispone che “è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro …”; detta norma indica chiaramente la volontà del legislatore di computare nella retribuzione da porre a base dell’indennità di prepensionamento, tutti i compensi corrisposti ai dipendenti, con la sola esclusione di quelli espressamente indicati (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di vestiario e di trasporto e ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi), la cui elencazione è stata ritenuto tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. S.U. n. 8562 del 1990, Cass. n. 898 del 1991, Cass. n. 11030 del 1991).

In merito alla nozione di lavoro supplementare ed alla sua inclusione nella base di computo dell’indennità supplementare di cui trattasi questa Corte ha già avuto modo di precisare che “la nozione di lavoro straordinario, il cui compenso è escluso dalla base di computo dell’indennità prevista dalla L.R. Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, art. 6, a favore dei lavoratori minerari prepensionati, deve essere desunta dalla specifica disciplina collettiva del settore in tema di orario di lavoro; ove questa stabilisca il normale orario di lavoro giornaliero in misura inferiore a quello massimo di otto ore previsto dalla legge, la prestazione eccedente l’orario concordato, ma inferiore al limite massimo legale (cosidetto lavoro supplementare) deve essere qualificata come ordinaria – con conseguente inclusione del relativo compenso nella retribuzione ordinaria – ove sia accertata l’esistenza di una volontà delle parti, manifestata anche tacitamente, diretta a modificare detta regolamentazione con il prolungamento dell’orario normale di lavoro.

(Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che in base a tale regolamentazione pattizia ha incluso nella base di calcolo della indennità in questione i compensi per lavoro supplementare). (Cass. sez. lav. n. 11161 del 12/11/1993).

Inoltre, il fatto che alcune erogazioni possano, in ipotesi, non essere continuativamente presenti nella retribuzione mensile del lavoratore, non costituisce ragione giuridicamente valida per escluderne la computabilità nella indennità di prepensionamento, una volta che il legislatore regionale, con la L. 10 agosto 1984, n. 46, art. 10 (aggiuntivo di un comma nella L. n. 42 del 1975, art. 6), ha attribuito all’interessato la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per calcolare la retribuzione globale di fatto da utilizzare per la determinazione dell’indennità medesima, in tal modo dando rilievo a tutti i compensi di natura retribuiva corrisposti in quel mese, eccettuati beninteso quelli espressamente esclusi (Cass. n. 4536 del 2000).

Questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15058 del 28/11/01) ha, altresì, ribadito che ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro L.R. Sicilia 10 agosto 1984, n. 46, ex art. 10, occorre riferirsi alla retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione all’attività prestata nel mese prescelto, essendo irrilevante che tale retribuzione sia stata materialmente corrisposta per intero nel detto mese o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti l’attività prestata – sia avvenuto in un mese successivo, (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 27460 del 22/12/06).

Appare, quindi, evidente, secondo la stessa letterale formulazione della suddetta disposizione regionale, che il parametro è la retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione alla attività prestata nel mese prescelto, non potendo interessare se materialmente la stessa gli sia stata corrisposta interamente in questo o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti la attività stessa – sia materialmente avvenuto in un momento successivo. In ogni caso si tratterebbe pur sempre di una interpretazione della opzione effettuata dal soggetto, la cui indagine il giudice di merito ha correttamente operato sotto il profilo logico.

L’interpretazione che la Corte territoriale ha dato della norma i^jJ^vuale, per essere congruamente motivata e priva di vizi logici, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.

3. Col terso motivo la Resais si duole della omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

A tal riguardo la ricorrente adduce che il T. non aveva mai prestato lavoro supplementare nel mese di riferimento (luglio 1984) individuato L.R. Sicilia n. 42 del 1975, ex art. 6, ultimo comma, nè tanto meno nella relativa busta paga risultavano corrisposte somme per lavoro supplementare svolto in mesi precedenti (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte Resais di primo grado). Inoltre, dai prospetti paga depositati in primo grado e relativi al biennio 1982 – 1984 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte di primo grado) risultava che il T. aveva prestato novantotto ore di lavoro supplementare soltanto nel periodo agosto 1982 – gennaio 1983, mentre nessuna ora di lavoro supplementare era stata svolta da febbraio 1983 a luglio 1984. (doc. 3 del fascicolo di parte di primo grado).

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale fa riferimento agli statini stipendiali relativi al periodo (OMISSIS) prodotti dall’appellante, cioè dal T., dai quali risultava la continuativa prestazione del lavoro supplementare, per cui a nulla può valere il richiamo ora operato dall’odierna ricorrente ai documenti da essa prodotti in primo grado, in quanto il convincimento della Corte d’Appello di Caltanisetta, immune da vizi logico-giuridici, si formò esclusivamente sui documenti prodotti dall’ex dipendente dell’ente minerario e tale fondamentale dato di fatto non è stato minimamente contestato dalla ricorrente, (tra l’altro il documento n. 4 cui allude la ricorrente è un mero tabulato predisposto unilateralmente dalla stessa società).

4. Con l’ultimo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa pronunzia in ordine alla domanda riconvenzionale in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), vale a dire quella diretta alla restituzione di quanto percepito dal T. a titolo di indennità “una tantum” ed oneri accessori.

Anche tale motivo è infondato: invero, al riguardo la Corte territoriale, condividendo il ragionamento del primo giudice, chiari espressamente che nè la società appellata aveva fornito la prova della materiale corresponsione al lavoratore dell’indennità “una tantum” di cui alla L.R. n. 27 del 1984, art. 6, nè il ricorrente ne aveva ammesso la percezione, per cui stabilì che la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della predetta indennità non poteva essere accolta.

Quindi, non è affatto vero che su questo punto vi fu omessa pronunzia, nè, d’altra parte, la ricorrente censura l’argomentazione logico-giuridica sottesa alla decisione di rigetto della riconvenzionale come sopra riassunta, per cui la stessa sfugge ai rilievi di legittimità.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e, liquidate come da dispositivo, vanno attribuite al difensore antistatario del T..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, di cui Euro 18,00 per spese ed Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge con attribuzione all’avv. Marino.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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