Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8979 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. III, 31/03/2021, (ud. 23/11/2020, dep. 31/03/2021), n.8979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24247-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURIZIO CIMETTI, e GIUSEPPE PARENTE, per procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 47,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIA UGOLINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGIA DI GIOVINE, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2051/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO ALBERTO, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Nel 2015 S.M.G. convenne dinanzi al tribunale di Torino la società Equitalia Nord s.p.a. (in seguito, Agenzia delle Entrate – Riscossione), chiedendo ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, dichiararsi la nullità di 31 intimazioni di pagamento notificatele 19 marzo 2015.

A fondamento dell’opposizione dedusse di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento sottese dalle suddette intimazioni.

Nel corso del giudizio l’opponente negò che le firme in calce alle relazioni di notificazione delle cartelle esattoriali prodotte dall’agente della riscossione fossero state da essa apposte.

Propose, di conseguenza, querela di falso avverso le suddette relazioni di notificazione.

2. Il Tribunale di Torino, rilevato che l’agente della riscossione era in possesso soltanto delle fotocopie delle suddette relazioni di notificazione, e per sua stessa ammissione aveva smarrito gli originali, ritenne impossibile dare corso alla querela di falso.

Quindi, con sentenza 13 aprile 2017 n. 2051 accolse l’opposizione, ritenendo indimostrata l’eccezione di mancata notifica delle cartelle esattoriali.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito S.M.G. con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che:

l’amministrazione ricorrente ha proposto il ricorso oggetto del presente giudizio avvalendosi del patrocinio di due avvocati del libero foro;

il p. 3.4.1, quarto alinea, del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate”, del 5 luglio 2017, prevede che “l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: (…) liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile”;

il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale” ai sensi del comma 5 cit. articolo (e cioè con delibera del comitato di gestione su proposta del presidente), e comunque nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 (e cioè con esclusione elle procedure di evidenza pubblica dettate dal codice degli appalti);

le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando ex professo il tema della validità delle procure alle liti rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ad avvocati del libero foro, al fine di proporre ricorsi per cassazione, hanno stabilito che “quando la scelta (da parte dell’Agenzia) tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01);

nel caso di specie, tuttavia, come accennato il Protocollo 5 luglio 2017 non prevede alcuna facoltà di scelta, in capo all’Agenzia, circa la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro per la proposizione di ricorsi per cassazione in tema di riscossione;

il successivo art. 7 del suddetto Protocollo, inoltre, stabilisce che l’Avvocatura dello Stato “assume il patrocinio dell’Ente nelle controversie introdotte con atti notificati a decorrere dal 1 luglio 2017, nonchè per tutte le controversie innanzi al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione per le quali alla data del 1 luglio 2017 non sia stato ancora conferito incarico ad avvocati del libero foro”; nel caso di specie, per contro, la procura alle liti conferita agli avvocati Ma. Ci. e Gi. Pa. è sottoscritta e datata “9.10.2017”;

la questione della sussistenza di una valida procura speciale, e di conseguenza dell’ammissibilità del ricorso, è opportuno che sia discussa in pubblica udienza, piuttosto che in adunanza camerale con le forme di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c.;

ritenuto, in ogni caso, che il ricorso ponga all’attenzione della Corte una questione di diritto di rilievo nomofilattico, e cioè lo stabilire se la facoltà per l’agente della riscossione di conservare gli originali delle ricevute per soli cinque anni (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5) deroghi o comunque incida sui principi generali in tema di riparto dell’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa;

che anche tal questione è opportuno venga discussa in pubblica udienza;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, affinchè venga discussa in pubblica udienza secondo le forme ordinarie.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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