Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8979 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PELLEGRINO MATTEUCCI 44, presso lo studio dell’avvocato

MILENA CIPOLLONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONFIGLIO

EMILIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OLIMPIA SPLENDID S.P.A. (OMISSIS);

– intimato –

e da:

OLIMPIA SPLENDID S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Ing. S.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BENATTI PIERLINO giusta delega in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA P. MATTEUCCI 44, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE

MILENA, rappresentato e difeso dall’avvocato BONFIGLIO EMILIA giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente: all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1/2008 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, SEZIONE

SECONDA CIVILE, emessa il 24/12/2007, depositata il 14/01/2008 R.G.N.

1/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato BENATTI PIERLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso

incidentale, inammissibilita’ del principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la Olimpia Splendici s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Distaccata di Guastalla, che ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guastalla dell’ottobre 2006, con la quale quel giudice, provvedendo su due opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti dalla detta s.p.a. contro il ricorrente – separatamente proposte e, quindi, riunite – le aveva rigettate.

2. Al ricorso che prospetta sette motivi, ha resistito con controricorso la societa’ intimata, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

3. La resistente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio reputa inutile dar conto dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale appare tardivo e, quindi, inammissibile, il che determina l’inefficacia di quella incidentale ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Le ragioni della tardivita’ del ricorso principale sono le seguenti.

La copia autentica della sentenza depositata ritualmente dal ricorrente nella pagina otto, dopo la sottoscrizione del giudice estensore, reca le seguenti due diciture, la seconda delle quali e’ posta successivamente alla prima.

Quest’ultima ha il seguente tenore: “TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DEPOSITATO 24 dic. 2007 IL CANCELIERE”. La dicitura e’ apposta con un timbro e sotto il termine “Il cancelliere” rea una sottoscrizione illeggibile.

La seconda dicitura ha il seguente tenore: “PERVENUTO IN CANCELLERIA il 14-1-2008 Il Cancelliere”. La data e’ scritta a penna, mentre il resto risulta apposto con un timbro. Sulla dicitura “Il cancelliere” figura, peraltro, un secondo timbro del seguente tenore: “L’OPERATORE (o, non e’ chiaro, L’OPERATRICE) GIUDIZIAIRO (o GIUDIZIARIA)”, seguita dalla scritta “ R.M.”, con su apposta una sottoscrizione illeggibile.

1.1. Ora, in base alle emergenze di queste due attestazioni la data di deposito della sentenza si identifica, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., commi 1 e 2 in quella del 24 dicembre 2007. L’art. 133 c.p.c., infatti, costruisce la fattispecie della pubblicazione della sentenza come fattispecie complessa risultante da due comportamenti.

Il primo e’ rappresentato dal “deposito” della sentenza da parte del giudice che l’ha pronunciata presso la cancelleria del suo ufficio.

Tale attivita’, nei casi nei quali il giudice che pronuncia la sentenza e’ collegiale, e’ attivita’ che deve compiere il presidente del collegio, attesa la sua posizione. Nessuna norma lo specifica, ma cio’ sembrerebbe doversi desumere sia dall’attribuzione che l’art. 132 c.p.c., comma 2 fa al presidente della sottoscrizione per il caso di impedimento o morte dell’estensore, sia dall’attribuzione delle funzioni del presidente impedito o morto al consigliere piu’ anziano, oltre che naturalmente dalla stessa natura della posizione del presidente. L’attivita’ di deposito necessariamente si concreta nella consegna dell’originale della sentenza, recante le sottoscrizioni del presidente e del relatore (salvo i due casi appena indicati), al cancelliere.

Lo fa manifesto l’art. 133, comma 2 che affida al cancelliere la seconda attivita’ di cui si compone la pubblicazione, dicendo che “il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma”. L’attivita’ del cancelliere assume valore decisivo di attestazione con efficacia di atto pubblico del momento nel quale il deposito e’ avvenuto. In forza di quanto attesta il cancelliere, indicando che il deposito e’ avvenuto e specificandone la relativa data, la fattispecie della pubblicazione si intende compiuta nel momento risultante da detta attestazione come momento di consegna dell’originale al cancelliere.

Il cancelliere, nell’ambito esclusivo delle sue funzioni amministrative e’ poi tenuto a procedere, com’e’ noto: a) sia all’annotazione del deposito nel registro delle sentenze e degli atti e provvedimenti emessi e pubblicati (art. 13, comma 1, n. 16, richiamato dal comma 4 per la corte d’appello, del D.M. Giustizia 27 marzo 2000, n. 264, emanato in base alla L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 3 e giusta la previsione dell’art. 28 delle disp. att. c.p.c., come sostituito dalla L. n. 399 del 1991, art. 1); b) sia all’inserimento dell’originale del provvedimento nel registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali (art. 13, comma 1, n. 44, del citato D.M., pure richiamato per la corte d’appello dal comma 4). Entrambe le attivita’ e’ previsto debbano essere compiute anche su registri digitalizzati (art. 15 e ss. del citato D.M.).

Ebbene, queste attivita’ del cancelliere sono estranee alla fattispecie della pubblicazione della sentenza, di cui all’art. 133 c.p.c., costituendo soltanto gli adempimenti successivi ad essa, necessari per la tenuta degli atti dell’ufficio, fra cui le sentenze.

1.2. Cio’ premesso, nel caso di specie, l’attestazione risultante sulla sentenza impugnata dell’essere stata la sentenza depositata il 24 dicembre 2007 e’ quella che evidenzia il completamento della fattispecie complessa della sua pubblicazione agli effetti dell’art. 133 e, quindi, dell’art. 327 c.p.c., comma 1, cioe’ ai fini dell’inizio del decorso del c.d. termine lungo per l’esercizio del diritto di impugnazione. Detta attestazione avendo ad oggetto il deposito della sentenza esaurisce la suddetta fattispecie.

La successiva attestazione della “pervenimento in cancelleria” in una data successiva, per un’evidente principio di non contraddizione fra due diverse attestazioni del cancelliere, che nel compierle e’ pubblico ufficiale, non puo’ essere intesa come riferentesi al deposito quale attivita’ risultante dalla successione fra consegna ed attestazione della consegna dell’originale del provvedimento, ma deve riferirsi ad attivita’ che il cancelliere attesta compiuta dopo il deposito e che, dunque, nulla ha a che fare con la fattispecie dell’art. 133. Verosimilmente, si deve trattare dell’attivita’ connessa alle indicate registrazioni cui il cancelliere e’ tenuto a procedere.

In base al paradigma dell’art. 133 c.p.c. il Collegio osserva che dovrebbe escludersi che il cancelliere, una volta avuta la consegna dell’originale della sentenza, cioe’ una volta avvenuto il suo “deposito”, possa compiere l’attestazione della sua verificazione indicando una data diversa da quella della consegna. Cio’, perche’ l’attivita’ di attestazione supposta dall’art. 133 e’ prevista dal comma 2 della norma non come da compiersi una volta avvenuto il deposito, cioe’ come attivita’ eventualmente successiva e, quindi, non necessariamente contestuale, bensi’ come attivita’ di attestazione contestuale del deposito: la norma dice, infatti, che “il cancelliere da atto del deposito”. Il dare atto si riferisce al deposito.

Tuttavia, come in ogni caso di previsione di una forma, la mancanza di un’espressa previsione di nullita’ per la sua inosservanza e la stessa circostanza che la pubblicazione e’ atto complesso, risultante, come si e’ detto, di due distinte “operazioni”, impone di ritenere che l’eventuale mancanza di coincidenza cronologica, cioe’ di contestualita’, fra la consegna (il deposito) dell’originale da chi vi sia autorizzato e l’attestazione di tale consegna (del deposito) da parte del cancelliere sull’originale, ove si verifichi (il che puo’ darsi per notorio e pacifico, tenuto conto che l’adempimento costituito dall’attestazione da parte del cancelliere puo’ non essere immediatamente esigibile, per i carichi di lavoro dell’ufficio di cancelleria), non determina una nullita’, atteso che non incide in alcun modo sulla idoneita’ dell’atto complesso a determinare i suoi effetti, a raggiungere cioe’ il suo scopo. Che e’ quello di dare pubblicita’, cioe’ di assicurare un notum facere sia pure convenzionale, alla sentenza, ritenuto idoneo a far decorrere il c.d. termine lungo per la sua impugnazione, ove ammessa.

Ove cio’ avvenga e sull’originale risulti apposta una attestazione di deposito che, in realta’ non lo sia stata nel giorno della consegna dell’originale, l’eventuale dimostrazione aliunde di tale mancanza resta di norma irrilevante, a meno che risulti impossibile alla data del compimento dell’attestazione che possa essere attestato il deposito. Il che potrebbe accadere se, dopo la consegna dell’originale non attestata hic et inde, si sia verificato un evento che renda impossibile individuare nel momento in cui si procede all’attestazione la data del deposito: si pensi alla morte del Presidente dopo la consegna dell’originale. Non e’ questa la sede per soffermarsi sull’evenienza ora indicata.

L’ipotesi di mancanza di contestualita’ fra consegna dell’originale e attestazione dell’essere essa avvenuta di cui si discorre e’, comunque, quella in cui sull’originale figuri solo l’attestazione successiva. Si tratta dell’ipotesi in cui formalmente la scissione fra i due momenti non emerge, perche’ l’unica attestazione di deposito che figuri sull’originale e’ quella compiuta in una certa data.

Quando invece – come nella specie – figurino due date e la prima sia indicata come quella di deposito (e la seconda, peraltro, nemmeno con il riferimento al deposito, ma con la diversa formulazione sopra indicata), oltre al principio di non contraddizione innanzi richiamato, assume rilievo l’espresso uso del termine “deposito”, che e’ quello della legge e non v’e’ alcuna possibilita’, specie se si considera che si e’ in tema di atto pubblico, di intendere quel termine in modo diverso da quanto l’art. 133 ritiene integrare la pubblicazione.

Nella specie, del resto, l’attestazione successiva di pervenimento in cancelleria non evoca nemmeno nella sua letteralita’ il deposito e la sua attestazione.

Onde, non e’ dato porsi il problema del contrasto fra due successive attestazioni entrambe di deposito.

E’, poi, appena il caso di osservare che nella specie l’attestazione del “depositato” non e’, del resto, riferita all’eventuale minuta con cui la sentenza potrebbe essere stata redatta (per cui si veda la disciplina dell’art. 119 disp. att. c.p.c.). Ipotesi questa, peraltro, che non e’ occorsa nella specie anche perche’ l’attestazione e’ apposta direttamente sull’originale. Ne’ il cancelliere ha riferito la prima data al deposito di una minuta, come spesso accade e puo’ ritenersi consentito dall’art. 119 disp. att. c.p.c., posto che, prevedendo tale norma che al cancelliere possa consegnarsi una minuta, che egli redige in originale e poi restituisce al presidente per la sottoscrizione, si puo’ reputare che il cancelliere abbia il potere di non considerare la consegna di un originale che di tale redazione non necessiti, come minuta, in modo da escludere che con l’attestazione del relativo deposito abbia inteso attestare detto deposito come deposito di un originale, riservandosi successivamente tale attestazione con una seconda annotazione. Questa ipotesi suppone, pero’, che la prima attestazione sia riferita espressamente ad una minuta, il che non e’ avvenuto nella specie.

2. Quanto fin qui affermato e’ sostanzialmente conforme alla giurisprudenza della Corte.

Si veda, per una fattispecie concreta quasi similare a quella che si giudica, Cass. n. 17290 del 2009: “Ai fini della decorrenza del termine annuale per l’impugnazione, occorre avere riguardo al momento in cui, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2, la sentenza e’ resa pubblica mediante il deposito risultante dall’annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, la quale costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., puo’ essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. (Nell’enunciare il suddetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza della diversa attestazione del cancelliere “sentenza pubblicata” con timbro avente data successiva a quella in cui la sentenza risultava depositata in cancelleria).”.

Si veda, per un caso di presenza di due timbri di deposito con date l’una successiva all’altra, Cass. n. 20858 del 2009, secondo la quale: “Qualora la sentenza presenti, oltre la firma del giudice, due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere, al fine di individuare il giorno del deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., occorre far riferimento alla prima data, in riferimento alla quale risulta accertata la formazione della sentenza per la ricorrenza dei requisiti indispensabili prescritti dall’art. 133 c.p.c., comma 1 (ovvero la consegna della sentenza da parte del giudice al cancelliere e il suo contestuale deposito da parte di quest’ultimo), atteso che il successivo timbro di deposito, non potendo attestare un evento gia’ verificatosi (la pubblicazione della sentenza), e’ riconducibile agli adempimenti a carico del cancelliere medesimo, di cui all’art. 133 cod. proc. civ., comma 2”.

Si riferisce, invece, ad ipotesi nella quale sull’originale mancava attestazione del deposito da parte del cancelliere, Cass. n. 2084 del 1992, la quale (come gia’ Cass. n. 381 del 1962), osservo’ che in tale caso il momento della pubblicazione si puo’ identificare con le attestazioni del cancelliere sui registri da li tenuti, il che si spiega per la loro idoneita’ ad evidenziare con certezza legale il deposito della sentenza.

Non condivisibile appare, invece, Cass. n. 12681 del 2008, secondo la massima della quale “Per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ. il termine annuale per l’impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, e’ solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine”. Il principio emergente dalla massima, peraltro, non corrisponde alla motivazione, la quale non e’ chiaro se si riferisca ad ipotesi in cui la prima data concerneva il deposito della minuta della sentenza, come farebbe supporre l’unico argomento su cui la sentenza si fonda, che e’ basato sull’evocazione della disciplina dell’art. 119 c.p.c. Si osserva ancora che si riferisce a questa ipotesi Cass. n. 14862 del 2009, che espressamente e’ massimata come conforme a Cass. n. 12681 citata e la richiama.

3. Ora, nella fattispecie, avuto riguardo alla data del 24 dicembre 2007 come data del deposito e, quindi, della pubblicazione della sentenza impugnata, il ricorso appare tardivo, perche’ il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, aggiungendo all’anno solare scaduto il 24 dicembre 2008 i quarantasei giorni per la sospensione del periodo feriale del 2008, veniva a scadere il giorno 8 febbraio 2009, che era domenica, onde ne seguiva la proroga al lunedi’ successivo, 9 febbraio 2009 (art. 155 c.p.c., comma 3).

Il ricorso e’ stato notificato, invece, dal punto di vista del perfezionamento per il notificante il 28 febbraio 2009 ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Va rilevato che nessuna incidenza sul decorso del termine ha avuto la correzione disposta l’8 febbraio 2008, con la quale si e’ sostituito nell’intestazione della sentenza impugnata all’espressione “sezione seconda”, quella “Sezione distaccata di Guastalla”: non solo l’impugnazione non ha riguardato la parte cosi’ corretta della sentenza, ma essa riguardava anche un aspetto meramente formale ininfluente sull’esatta individuazione del decisum e facilmente percepibile dalle parti (si veda, in termini, Cass. n. 19668 del 2009, fra tante).

Conclusivamente il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “Allorquando sull’originale della sentenza figuri l’attestazione del cancelliere che la sentenza e’ stata “depositata” in una certa data e, quindi, una successiva attestazione del tenore “pervenuto in cancelleria” in una data successiva, poiche’ la pubblicazione della sentenza, per come individuata dalla norma dell’art. 133 c.p.c. consta di un’attivita’ del giudice, consistente nella consegna dell’originale al cancelliere e di un’attivita’ di quest’ultimo consistente nel dare atto della consegna, deve ritenersi che la data di pubblicazione della sentenza sia la prima attestata come di deposito della sentenza, dovendosi la seconda data eventualmente correlarsi ad attivita’ compiute dal cancelliere o nell’ambito dei suoi doveri di tenuta dei registri di cancelleria o di avviso alle parti dell’avvenuto deposito. Attivita’, le une e le altre, estranee alla nozione normativa di pubblicazione della sentenza.”.

E’ da rilevare che l’applicazione di tale principio di diritto non si risolve in un sacrificio dell’affidamento della parte che deve esercitare il diritto di impugnazione nel c.d. termine lungo, perche’ essa, in presenza di una attestazione secca di deposito della sentenza in una certa data non puo’ intendere la fattispecie concreta se non come integratrice della fattispecie astratta dell’art. 133 c.p.c., la quale riferisce l’attivita’ di attestazione spettante al cancelliere non alla “pubblicazione”, ma al deposito.

4. L’inammissibilita’ del ricorso principale rende inefficace quello incidentale, perche’ notificato anch’esso ben oltre il termine c.d.

lungo.

5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza (che e’ sostanzialmente riferibile al ricorrente principale, attesa la natura incidentale tardiva del ricorso della resistente) e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficace quello incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione alla resistente incidentale delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleduecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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