Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8979 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31044/2018 R.G. proposto da:

T.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Arlati;

– ricorrente –

contro

Zurich Insurance Public Limited Company, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Daniele Cattaneo e Giovanni Pieri-Nerli, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Fabio Massimo, n. 95;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.B.P., B.M., B.F.,

M.A., M.S., T.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3320/2018,

depositata il 10 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da T.E. per i danni subiti in conseguenza di sinistro stradale verificatosi, in data 3/8/2007, per lo scontro tra il suo motociclo e quello condotto dal minore M.A..

I giudici del gravame hanno infatti, in sintesi, ritenuto che:

– la circostanza che il M. fosse risultato sprovvisto di abilitazione alla guida non costituiva antecedente causale rilevante al fine dell’attribuzione della responsabilità del sinistro;

– dal rapporto di incidente redatto dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo del sinistro non emergevano elementi in grado di supportare la tesi dell’appellante, tali in particolare non potendosi considerare: l’assenza di tracce di frenata sul manto stradale; l’assenza di testi oculari (poichè riferita non al momento del verificarsi del sinistro ma a quello successivo dell’intervento degli agenti); la modesta entità dei danni subiti dal mezzo condotto dal M.;

– la deposizione del teste C.S., sulla quale il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento circa l’esclusiva responsabilità dello stesso attore (poichè proveniente da tergo e autore quindi di quello che poteva considerarsi un tamponamento del motociclo antagonista, che si trovava già in fase avanzata di svolta a sinistra), appariva in sè scevra di elementi contraddittori o dubitativi, tali da poterne mettere in dubbio l’attendibilità.

2. Avverso tale sentenza T.E. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui resiste la Zurich Insurance Public Limited Company, compagnia assicuratrice per la r.c.a. del mezzo condotto dal M., depositando controricorso.

Gli altri intimati sono rimasti tali.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso Ernesto T. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la Corte d’appello, ricalcando pedissequamente il ragionamento seguito dal primo giudice, ha erroneamente negato rilevanza probatoria al rapporto di incidente stradale redatto dalla polizia locale ed agli elementi da esso emergenti circa: la contestazione elevata dagli agenti al conducente del motociclo antagonista per avere circolato senza avere conseguito il certificato di idoneità alla guida; la mancanza di alcun teste oculare presente al momento del sinistro; l’assenza di tracce di frenata sul manto stradale.

Sostiene che “il mancato rilievo di tracce di pneumatici su un manto stradale asfaltato, rettilineo, in buone condizioni ed asciutto e le pressochè irrilevanti lesioni riportate dal M…. nonchè il modesto danno subito dal… mezzo (da lui condotto, n.d.r.) comprovano senza ombra di dubbio la moderata velocità tenuta (da esso deducente, n.d.r.) a dispetto della ricostruzione offerta da parte convenuta e dal presunto teste oculare”.

Rileva che la decisione trova esclusivo fondamento sulla deposizione del teste C.S., non presente al momento del sopralluogo degli agenti, amico e compagno di giochi del M. e del proprietario del motociclo da questo condotto nell’occorso, “magicamente comparso per la prima volta” solo a distanza di anni e solo con le memorie istruttorie. Segnala l’inverosimiglianza dell’affermazione resa da tale teste secondo cui egli, nell’occorso, seguiva il M. con il proprio motorino a distanza di circa 20 m, senza restare coinvolto nel sinistro. Rimarca che se è vero che la norma di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 135, comma 3-bis (Codice delle assicurazioni private), introdotto dal D.L. 23/12/2013, n. 145, art. 8, comma 1, lett. c) (a mente del quale “l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’art. 143, nonchè dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli artt. 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”), è entrata in vigore cinque anni dopo il sinistro, nondimeno la sua ratio ispiratrice “avrebbe dovuto far riflettere, tanto più che i giudici hanno sempre “utilizzato con estrema precauzione” le deposizioni di soggetti comparsi dal nulla”.

2. La censura si appalesa inammissibile, sotto diversi profili.

2.1. Anzitutto per la palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente fa invero ripetuto riferimento a documenti (il rapporto redatto dagli agenti della polizia locale intervenuti sul luogo del sinistro; il verbale di deposizione testimoniale), senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso (se non per l’esito valutativo ricavabile dal suo punto di vista) e, comunque, senza localizzarli nel fascicolo processuale.

Come noto, invece, la menzionata disposizione processuale, così come costantemente interpretata in relazione alla propria ratio e alla finalità perseguita, richiede che si provveda anche alla individuazione dell’atto o documento su cui il ricorso si fonda, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass.ò 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

2.2. Appare manifesta altresì la genericità della censura e, comunque, la sua estraneità al tipo di vizio dedotto in rubrica.

Non è nemmeno individuata, infatti, la norma che sarebbe stata violata nè l’affermazione in diritto che ne dovrebbe comportare violazione o falsa applicazione.

Le doglianze impingono tutte nella ricognizione del fatto e nella valutazione delle prove, collocandosi pertanto sul piano della motivazione, in termini peraltro totalmente estranei al paradigma dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881).

Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto la doglianza nel suo complesso diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus.

2.3. Privo di rilievo censorio deve poi, in particolare, ritenersi il riferimento alla norma di cui all’art. 135 cod. ass., comma 3-bis, quale introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 8, comma 1, lett. c), trattandosi di norma che, come già rilevato dal giudice a quo ed affermato dallo stesso ricorrente, non può trovare applicazione diretta nel caso in esame, essendo entrata in vigore sei anni e mezzo dopo il sinistro.

Mette conto al riguardo, comunque, rilevare che il citato D.L. n. 145 del 2013, art. 8 è stato soppresso in sede di conversione (L. 21 febbraio 2014, n. 9). Un comma 3-bis, di contenuto sostanzialmente identico e anzi ampliato con il riferimento ad analoghi oneri a carico della compagnia di assicurazione, è stato nondimeno successivamente introdotto, nell’art. 135 cod. ass., dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 15 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in vigore dal 29 agosto 2017.

A mente di tale disposizione: “In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.

La norma va anche letta in correlazione con il comma 3-ter (anch’esso inizialmente introdotto dal menzionato D.L. n. 145 del 2013, soppresso in sede di conversione, quindi reintrodotto, con testo identico, dalla L. n. 124 del 2017), a tenore del quale: “in caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione”.

La natura sostanziale di tali disposizioni, e non meramente processuale (tale per cui se ne possa predicare l’applicabilità al processo in corso al momento della sua entrata in vigore, e quindi, con riguardo alla controversia in esame, al giudizio di appello allora ancora pendente), si ricava incontestabilmente sia dalla sua natura di norma limitativa del diritto alla prova (limitazione, come noto, mirata a far fronte al fenomeno delle frodi assicurative), sia dal riferimento nel testo a oneri dell’assicurato e, correlativamente, della compagnia di assicurazioni, da osservarsi al momento della denuncia di sinistro o comunque del primo atto formale del danneggiato nei confronti -dell’impresa di assicurazione ovvero- entro breve termine da tali atti decorrenti: oneri dunque di carattere pre-processuale la cui imposizione è impossibile far retroagire a fattispecie anteatte.

2.4. Esclusa dunque l’applicabilità della disciplina richiamata, la reiterata contestazione dell’attendibilità del teste si muove, allo stesso modo degli altri rilievi, sul piano della mera valutazione delle prove ed è pertanto inammissibile in questa sede, dato il suo contenuto meramente oppositivo rispetto alla valutazione espressa dal giudice del merito.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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