Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8979 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore domiciliata in Roma
Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.A., rappresentato e difeso dall’avv. Cadeo Fausto giusta
delega in atti;
– controricorrente ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 153/63/08 del 15/7/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 – bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il diniego di un rimborso IVA. Il contribuente resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.
Il ricorso principale contiene due motivi e l’incidentale uno.
Possono essere trattati, previa riunione, in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) con accoglimento, per manifesta fondatezza, del secondo motivo di ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Il giudice tributario ha ritenuto che nella fattispecie, trattandosi di credito di imposta derivante dalla cessazione di attività, fosse applicabile il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.
L’Agenzia sottopone a critica l’assunto che, nella fattispecie, ricorresse l’ipotesi di cessazione della attività e, con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione quanto al relativo accertamento, considerato che – per quanto risulta dalla stessa sentenza – l’amministrazione ha sempre sostenuto che il credito si riferisse all’anno 1997 e che l’attività fosse cessata nell’anno 1998.
Il mezzo appare manifestamente fondato, considerato che, nella motivazione della sentenza, nulla si dice in ordine all’iter logico seguito per affermare che il credito derivasse dalla cessazione di attività.
Resta assorbito il ricorso incidentale, relativo al regolamento delle spese;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riuniti i ricorsi, accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo motivo ed il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
PQM
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010