Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8979 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8979 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2095-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
UDINE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12,

2013

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –

790
contro

LAMARO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato
SANDULLI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 12/04/2013

PINTO FERDINANDO giusta delega a margine;
– controricorrente nonchè contro

GEST LINE SPA;
– intimato

NAPOLI, depositata il 03/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 99/2007 della COMM.TRIB.REG. di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 99/18/07, depositata il 3.7.2007, la CTR
della Campania, confermando della decisione della CTP di

relazione ad INVIM, anno 1994, su un bene di proprietà di
Lamaro Rosa, condannando la Gest Line S.p.A. a cancellarla. Per
quanto qui interessa, i giudici d’appello hanno ritenuto che “ogni
diritto” si era prescritto, in quanto “il termine per poter notificare
un avviso d’accertamento è di due anni dalla data in cui è stata
presentata la dichiarazione (art. 10 del d.lgs. n. 507/93)”/ non
potendo “trovare applicazione l’art 17 (prescindendo dalla sua
abrogazione ex lege 156/05) in quanto afferente le imposte sui
redditi e l’Iva”, e considerata, inoltre, l’assenza di prova circa
l’interruzione del termine stesso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia
delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, con un
unico articolato motivi. La Società contribuente resiste con
controricorso. La Gest Line S.p.A. non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del
ncorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che non è stato parte del pregresso grado del giudizio (cfr. Cass.
SU n. 3116 del 2006).
2. Con il primo profilo della proposta censura, l’Agenzia
ricorrente deduce la violazione dell’art. 2946 cc, in relazione

i

Napoli, ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria accesa in

all’ari 360, 10 co n. 3 cpc, evidenziando che i giudici di secondo
grado avevano dichiarato la prescrizione del credito senza
procedere alla ricostruzione cronologica degli eventi e senza

una copia dell’avviso di liquidazione notificato alla contribuente,
idoneo ad interrompere il decorso prescrizionale. In conclusione,
la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica codesta
Ecc.ma Corte se nelle procedure di riscossione coattiva
l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ex art 2946 cc,
valga ad interrompere il decorso della prescrizione avvenuto
nella fattispecie in esame”. 3. Col secondo profilo, si deduce
vizio di motivazione per non avere l’impugnata sentenza dato
conto delle ragioni per cui ha, invece, ritenuto tempestiva
l’imposta di registro, notificata alla contribuente con il
medesimo avviso di liquidazione, e per aver confermato la
sentenza della CTP con una motivazione costituente
un'”integrale, pedissequa, ripetizione della parte motiva addotta
dai primi giudici”.
4. In seno al controricorso, la contribuente ha eccepito
l’inammissibilità sia del motivo, perché privo di autosufficienza,
che della produzione documentale, perché effettuata dall’Ufficio
solo in appello, in violazione degli artt. 345 cpc e 32 del dPR n.
600 del 1973. 5. Le eccezioni sono entrambe infondate. Sotto il
primo profilo, va rilevato che il ricorso contiene tutti gli elementi
idonei a porre la Corte in condizioni di conoscere l’oggetto della

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considerare che, in allegato all’appello, l’Ufficio aveva prodotto

controversia e le posizioni assunte dalle parti, e, sotto il secondo,
va osservato che l’art. 58, co 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che
costituisce una norma processuale tributaria speciale rispetto

documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al
giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 18907 del 2011; 23616
del 2011). 5. Il richiamo, operato dalla controricorrente,
32 del dPR n. 600 del 1973 non solo non è pertinente, in quanto
l’ari 31 del d.lgs. n. 643 del 1972 sull’INVIM opera il rinvio alle
diverse disposizioni dell’imposta di registro, ma è errata, in
quanto l’inutilizzabilità di notizie e dati nonché di atti,
documenti, libri e registri, sancita dall’invocato 32 del dPR n.
600 del 1973, non riguarda le posizione dell’Amministrazione,
ma costituisce, al contrario, una sanzione per il contribuente che
non può, appunto, giovarsi dell’anzidetta documentazione in
sede amministrativa e contenziosa ove abbia omesso di esibirla o
trasmetterla in risposta agli inviti dell’ufficio (salvo che non
dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto
adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile).
6. Il primo profilo del motivo è fondato. Si legge nel
ricorso che: a) il 18 gennaio del 1993 è passata in giudicato la
sentenza della CTP di Napoli che ha rigettato il ricorso proposto
dalla contribuente avverso l’atto d’accertamento del maggior
valore; b) il 23.12.1996 l’ufficio ha notificato l’avviso di
liquidazione ex art 76, co 2, del dPR n. 131 del 1986; c) l’ipoteca

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all’art. 345 cpc, consente alle parti di produrre liberamente i

è stata iscritta il 21.4.2005. 7. La notifica dell’avviso di
liquidazione vale ad interrompere il decorso della prescrizione
decennale, che va applicato nella specie ex art 2953 cc, avendo

definitivamente accertato a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza che ha definito il giudizio d’impugnazione
avverso l’atto d’accertamento, in applicazione del principio
sancito dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 25790 del
2009, secondo cui il credito derivante da sentenza passata in
giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta
applicazione dell’art. 2953 cc, che disciplina specificamente ed in
via generale la cosiddetta actio iudicati.
8. Il ricorso va, in conclusione, accolto, restando assorbito
il secondo motivo, e, non sussistendo necessità di ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito col rigetto del
ricorso introduttivo, dato che il termine decennale è stato
interrotto il. 23.12.1996, con la notifica dell’avviso di
liquidazione e che alla data del 21.4.2005, d’iscrizione
dell’ipoteca, non ne era spirato un altro.
9. La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione
dell’epoca in cui è intervenuta la giurisprudenza in tema di actio
iudicati, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il primo

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l’Amministrazione finanziaria azionato, appunto, il credito

P,F n!STrt, AZI ONE

– .

motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.

giudizio.

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