Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8979 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28104-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1639/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di G.G. alla pensione indiretta ai superstiti quale avente causa di G.E.G., con decorrenza dal 23 aprile 2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121^ giorno dalla data di presentazione dell’istanza amministrativa;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi;

3. che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO:

4. che con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la decisione in quanto, in violazione del divieto di novum in appello, aveva dichiarato il diritto del Giordano alla pensione di reversibilità quale avente causa di G.E.G. laddove;

4.1 che, in particolare, l’istituto ha sostenuto, sulla base degli atti di causa ed alla luce della interpretazione degli stessi operata in prime cure, che la originaria domanda doveva considerarsi intesa al conseguimento del trattamento di reversibilità sulla pensione in godimento alla madre, F.M.;

5. che con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione della L. n. 903 del 1965, art. 22, per non avere il giudice di appello, nell’attribuire la pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile di E.G.G., verificato il requisito della “vivenza a carico”;

6. che il primo motivo di motivo di ricorso risulta manifestamente fondato con effetto di assorbimento del secondo motivo;

6.1 che dall’esame diretto degli atti di causa, consentito al giudice di legittimità in ipotesi di denunzia di error in procedendo, si evince che nel ricorso di primo grado l’odierno ricorrente ha omesso del tutto di precisare se la pensione sulla quale pretendeva di fondare il diritto alla reversibilità fosse quella della madre o del padre;

6.2. che la sentenza di primo grado ha mostrato di interpretare la domanda giudiziaria come intesa al conseguimento della pensione di reversibilità in conseguenza, del decesso della madre (avvenuto il 28 ottobre 1985)(v. prime righe della parte iniziale dei “motivi della decisione” della sentenza di primo grado, ove viene riferita al ricorrente la allegazione di una situazione di totale inabilità alla data del decesso della madre F.M.);

6.3 che la medesima decisione ha ritenuto insussistente il requisito della vivenza a carico in quanto l’accertato, totale deficit mentale non aveva impedito al ricorrente di produrre reddito in attività confacenti con le sue capacità, di talchè risultava insussistente il requisito della “vivenza a carico” L. n. 903 del 1965, ex art. 22;

6.3. che con il ricorso in appello parte ricorrente ha censurato la decisione di primo grado sul rilievo del carattere saltuario della espletata attività lavorativa e chiesto in sua in riforma l’accertamento del proprio diritto alla pensione indiretta ai superstiti quale avente causa del proprio genitore G.E.G. n. a (OMISSIS) ivi deceduto il (OMISSIS), con decorrenza dall’epoca di presentazione della domanda amministrativa;

6.3. che nell’atto di gravame alcuna critica viene formulata all’interpretazione operata dal primo giudice in relazione all’individuazione del contenuto della originaria domanda, come intesa al conseguimento della pensione di reversibilità sul trattamento in godimento alla madre;

6.4 che il cristallizzarsi di tale interpretazione per difetto di specifica impugnazione da parte dell’interessato rendeva, quindi, inammissibile, per violazione del divieto di novum di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, l’appello avverso la decisione di primo grado, stante la modifica della originaria causa petendi con l’introduzione di un fatto diverso da quello alla base della domanda azionata in prime cure;

7. che a tanto consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso dell’INPS con effetto di assorbimento del secondo e la cassazione della decisione;

7.1. che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’appello;

8. che le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione sono irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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