Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8978 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5414-2009 proposto da:

AGRICOLA FORESTALE 1975 DI VESCHI MARIA TERESA & SS (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante p.t. e socio amministratore M.

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 32,

presso lo studio dell’avvocato LORENTI PIER LUIGI, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IL BORGO S.R.L., BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato PANINI ALBERIGO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

IL BORGO S.R.L., AGRICOLA FORESTALE 1975 DI VESCHI MARIA TERESA

& SS

(OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VITERBO, emesso il

9/10/2008, depositato il 13/10/2008 N. 371/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La Società Agricola Forestale 1975 Società Semplice di Veschi Maria Teresa & C. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e nei confronti della s.r.l. Il Borgo, avverso il provvedimento del 13 ottobre 2008 con cui il Giudice designato da Presidente del Tribunale di Viterbo a provvedere sulle separate istanze ai sensi degli artt. 2889 e 2891 c.c., rispettivamente proposte dalla qui ricorrente e dalla Banca Nazionale del Lavoro e poi riunite, ha dichiarato “allo stato non procedibili le istanze ex art. 2891 ed ex art. 2888 rectius: art. 2889 c.c.”.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dell’illustrazione dell’unico motivo del ricorso principale – che, facendo valere la posizione della ricorrente di terza proprietaria assoggettata all’esecuzione immobiliare concerne la parte del provvedimento che si riferisce all’improcedibilità della istanza ai sensi dell’art. 2889 e ss. c.c., in relazione alla quale deduce “violazione dell’art. 2889 e segg. c.c., art. 602 e segg. c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., art. 282 c.p.c. – perchè deve rilevare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso.

Invero, quest’ultimo è stato notificato alle parti intimate, sotto il profilo del momento di perfezionamento della notificazione per esse come sue destinatarie, il 16 febbraio 2009.

Il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte da parte della ricorrente è, quindi, avvenuto in data 11 marzo 2009, cioè il ventitreesimo giorno dal perfezionamento della notificazione.

Risulta, pertanto, inosservato il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1 a carico del ricorrente in cassazione per il deposito del ricorso dall’ultima notificazione, id est dal suo perfezionamento per il destinatario.

Il ricorso principale è, pertanto, dichiarato improcedibile.

2. Il ricorso incidentale condizionato – che attingeva la parte del provvedimento relativa all’improcedibilità del procedimento ai sensi dell’art. 2891 c.c. introdotto dalla Banca resta assorbito.

3. Le spese seguono la soccombenza che è da riferire esclusivamente alla ricorrente, atteso il carattere condizionato del controricorso ed il suo assorbimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale. Assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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