Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8978 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8978 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 4338-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
789

PAPPA MONTEFORTE VINCENZO;

intimato

Nonché da:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO,

elettivamente domiciliato

in ROMA VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 30, presso lo

Data pubblicazione: 12/04/2013

studio dell’avvocato SANTANGELO GIOVAN BATTISTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato LEMMO GIAN LUCA
giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente a ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 238/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’11/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LEMMO che si
riporta e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

R.G. 4338/2009
Osserva
1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 238/51/2007,
depositata il 11.1.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli
n. 90/01/2006 che annullava gli avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni ipotecaria e catastale,
a seguito di cessione di immobile, soggetto ad Iva, in attuazione di programmi pubblici di edilizia
residenziale.

nel caso in cui sussistessero i presupposti imponibili ai fini Iva.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a un unico motivo, con cui
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma due, d.p.r. 601/73 , in relazione all’art.
360, numero tre, c.p.c., rilevando come le agevolazioni “de quo” non trovino applicazione per i
soggetti passivi Iva, nell’ambito di un trasferimento immobiliare degli immobili IACP
Il ricorrente si è costituito con controricorso, formulando ricorso incidentale censurando la sentenza
impugnata nella parte in cui non accoglie l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di
liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni.
L’Agenzia delle entrate depositava controricorso al ricorso incidentale.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.3. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
È infondato il ricorso principale, assorbente del ricorso incidentale che deve ritenersi
implicitamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
La questione controversa, oggetto dell’unico motivo di gravame dell’Agenzia, riguarda
l’applicabilità delle agevolazioni previste dall’art. 32, comma due del d.p.r. 601/73 al trasferimento
di alloggi costruiti in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, nel caso in cui
sussistano i presupposti imponibili ai fini Iva.
Le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione
dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall’art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia
residenziale previsti al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi,
cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, tra cui rientrano i trasferimenti
immobiliari dell’Istituto Autonomo Case Popolari.

1

7

La CTR riteneva applicabili le agevolazioni previste dall’art. 32, comma due, d.p.r. n. 601/73 anche

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L’art.. 32 cit. non pone alcuna distinzione tra atti di trasferimento che scontano l’imposta di
registro e atti soggetti a Iva; quindi l’agevolazione, in mancanza di diversa specificazione, dipende
dalla tipologia e natura dell’atto e non dall’imposta a cui è soggetto.
Trattasi di norma speciale successiva all’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto ( d.p.r. 26
ottobre 1972, numero 633) e eventuali esclusioni di un trattamento fiscale di favore, avente
carattere generale, avrebbero dovuto essere espressamente previsti dalla legge, mentre la mancanza
di qualsiasi indicazione normativa al riguardo consente di ritenere applicabile i benefici previsti per
tassazione previsto (IVA o Registro)
Il ricorso incidentale rimane assorbito.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso principale, assorbito l’incidentale
La particolarità e novità della questione costituiscono giusti motivi per la compensazione delle
spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 6.3.2013

il trasferimento o di immobili pubblici di edilizia residenziale indipendentemente dal tipo di

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