Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8978 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24712-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 805/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA

ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

che il giudice del lavoro del Tribunale di Foggia accoglieva il ricorso di alcuni braccianti agricoli tra i quali l’odierna intimata e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, condannava l’INPS a procedere alla iscrizione dei lavoratori negli elenchi anagrafici degli operaio agricoli;

2. che al fine di ottenere la predetta iscrizione l’odierna intimata iniziava una procedura esecutiva ai sensi dell’art. 612 c.p.c. notificando all’INPS atto di precetto seguito da ricorso per la fissazione delle modalità di esecuzione;

2.1 che il giudice investito del procedimento dichiarava cessata la materia del contendere (avendo l’INPS adempiuto all’obbligo di iscrivere la parte, qui intimata, negli elenchi anagrafici degli operai agricoli) e compensava le spese del giudizio;

3. che avverso tale ordinanza proponeva impugnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, il lavoratore chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e la riforma del provvedimento nella parte relativa alla statuizione sulle spese;

3.1 che il Tribunale di Foggia in accoglimento della opposizione ha condannato l’INPS alla rifusione in favore della opponente delle spese e competenze di lite, comprese quelle relative all’atto di precetto, come in dispositivo determinate;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo;

5. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO:

6. che l’unico motivo con il quale è dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 617 c.p.c., comma 2, artt. 618 e 289 c.p.c., è inammissibile;

6.1 che, invero, l’INPS non ha documentata la rituale notificazione del ricorso alla parte intimata la quale non ha svolto attività difensiva;

6.2. che, in particolare non è stata prodotta la cartolina A.R. attestante la ricezione della raccomandata al procuratore domiciliatario della precedente fase del giudizio, inoltrata in data 10 ottobre 2015;

6.3. che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso (tra le altre, v. Cass. ss.uu. 627 del 2008);

7. che non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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