Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8977 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28640/2018 R.G. proposto da:

Credifarma S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Macciotta, con domicilio eletto in Roma, via Paola Falconieri, n.

100, presso lo studio dell’Avv. Paola Fiecchi;

– ricorrente –

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Roma (OMISSIS), rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Barbara Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e Maria

Cristina Tandoi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura

aziendale in Roma, via Filippo Meda, n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1373/2018,

depositata il 2 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Credifarma S.p.A. propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti dell’Asl Roma 2 (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo – emesso in suo favore per il pagamento degli interessi di mora per il ritardato pagamento di distinte contabili riepilogative (DCR) per prestazioni farmaceutiche – sul rilievo della mancanza di idonea prova di precedenti atti di costituzione in mora.

2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso Credifarma S.p.A. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione del D.M. 9 aprile 2001, art. 33, commi 1 e 2, nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione dell’art. 116 c.p.c.”.

Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente negato il riconoscimento degli interessi moratori per difetto di costituzione in mora della debitrice, nonostante la produzione di ben due distinti atti di costituzione in mora, entrambi contraddistinti al n. 1171 e datati 3 febbraio 2009, e dei relativi avvisi di ricevimento, recanti timbri di ricezione con i quali l’agente postale dà atto che la consegna è stata curata ai sensi del D.M. 9 aprile 2001, art. 33, u.c., in data 13 febbraio 2009, trattandosi di “invii multipli ad un unico destinatario”.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare nel precedente richiamato in ricorso (Cass. 09/04/2018, n. 8643), relativo ad un caso analogo, sebbene negli invii a firma (identificati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. i), nel “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o -danneggiamento, e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario”) il destinatario “deve sottoscrivere anche l’avviso”, onde è, a rigore, la sola sottoscrizione di esso che attesta con fede privilegiata l’avvenuta consegna, nondimeno, nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario, “la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito” (Delib. 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, art. 21, comma 2, All. A recante “Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale”; D.M. n. 33894 del 2008, art. 20, comma 3; D.M. n. 95 del 2001, art. 33, comma 2), e ciò, in particolare, come ora precisa il citato art. 21, nei casi nei quali “la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa”.

Risulta pertanto evidente l’errore di sussunzione in cui è incorso il giudice a quo, atteso che, nella specie, ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento (“Poste Italiane Consegnato ai sensi del D.M. 9 aprile 2001, art. 33 l’op. postale Russo Invii multipli ad un unico destinatario”) e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento (“UDR Roma Eur 16/02/2009”.

Ne discende, dunque, che a quella data, in ragione della fede privilegiata attribuita dall’attestazione operata dall’agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 maggio 2020

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