Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8977 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 8977 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

F P

sul ricorso 10840-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE ,11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

••

COMPARONE VITO MARCELLO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA POPOLIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FINIZIO DI TOMMASO giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 05/05/2015

~111~11••~11•1■11

■••■

controticorrente
avverso la sentenza n. 1398/46/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Campania del 14/01/2014,
depositata 1’11/02/2014;

15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Marco La Greca difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Antonella Popolizio (delega avvocato Di Tommaso
Finizio) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

,Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei
confronti di Vito Marcello Comparone, per la cassazione della
sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha
accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con
riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme
corrisposte quale incentivo all’esodo, percepite, al compimento del 54 0
anno di età; domanda basata sul contrasto —accertato con sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra
la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art.19,
comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di
rimborso era tempestiva in quanto proposta nel termine di 48 mesi
dalla pubblicazione della sentenza, sopra citata, della Corte di Giustizia
Europea.
Il contribuente resiste con controricorso.

Ric, 2014 n. 10840 sez. MT ud. 15-04-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

Motivi della decisione.
1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell’art.38 d.p.r.602/73, in relazione all’art.360, I
comma, n.3 c.p.c., laddove la CTR aveva affermato che, anteriormente
alla pronuncia della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe

2.11 ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla
presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio, condiviso
dal Collegio, che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata
incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla
normativa tributAria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r.
n.602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la
presantazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento
dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento
comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra
il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una
causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche.
3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va,
pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la controversia può essere, ai sensi dell’art.384 c.p.c., decisa nel
merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il
silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute irpef
effettuate dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo.
Ric. 2014 n. 10840 sez. MT – ud. 15-04-2015
-3-

potuto esercitare il proprio diritto.

4.La natura della controversia e la. recente soluzione dei
pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione tra
le parti delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza

contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di
rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro in sede di
definizione anticipata del rapporto di lavoro a titolo di incentivo
all’esodo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di
giudizio.
Così deciso in Roma il 1542015.

impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA