Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8976 del 05/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8976 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 19698-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DANELUZZI ELIO;

– intimato –

Data pubblicazione: 05/05/2015


,-+

avverso la sentenza n. 7/01/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE dell’i /10/2012,
depositata il 22/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Marco La Greca difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate ricorre contro Daneluzzi Elio, per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia
Giulia aveva respinto l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti della
sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF
avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal suo
datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo. Tale
domanda era basata sul contrasto – accertato con la sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 – tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale andava confermata la
decisione resa dal giudice di primo grado che aveva ritenuto la decorrenza del

termine di decadenza a far data dalla data dall’ordinanza della Corte di
Giustizia dell’aprile 2008.
Con la proposta censura la ricorrente censura la sentenza gravata denunciando
la violazione dell’art.38 dPR n.602/73, non potendosi ipotizzare che la
decorrenza del termine decadenziale dipendesse dalla non conformità della
normativa interna a quella UE dichiarata dalla Corte europea.
La parte contribuente non si è costituita in giudizio
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 15.4.2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura è fondata.
La questione di diritto proposta dalla presente causa dall’Agenzia ricorrente è
stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676114. Si

i
P

Ric. 2013 n. 19698 sez. MT- ucl. 15-04-2015
-2-

CONTI;

è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un tributo venga
dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte
di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla
normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602 del
1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di
quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la
contrarietà della stessa all’ordinamento UE
Si è pure aggiunto che allorché un’imposta sia stata pagata sulla base di una
norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione
europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
“overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine
decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di
giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne
operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza
di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle
entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a
tempo indeterminato dei relativi rapporti.
Nessun impedimento esisteva per il contribuente di esercitare il diritto al
rimborso a far data dall’epoca dell’erogazione delle somme in suo favore. Sul
punto, infatti, le ricordate S.U. hanno ribadito la correttezza dell’orientamento
espresso in passato da questa Corte circa la «decorrenza del termine
comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito» ed
hanno richiamato i principi affermati con le proprie pronunce sul tema della
decorrenza del termine decadenziale nel caso di ritardata trasposizione di una
direttiva comunitaria self executing, principi successivamente confermatiCass. 4670 e n. 13087 del 2012- con riguardo anche all’ipotesi in cui
l’incompatibilità del diritto interno con quello dell’Unione sia stata dichiarata
con sentenza della Corte di giustizia. Ora, proprio la giurisprudenza richiamata
dalle Sezioni Unite aveva avuto modo di precisare che la disposizione dell’art.
2935 cod. civ., a cui tenore «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere» deve intendersi con riferimento alla
Ric. 2013 n. 19698 sez. MT- ud. 15-04-2015
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apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da

[sola] possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le
eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a
trovarsi il titolare della pretesa. D’altra parte, tra gli impedimenti “di fatto”, va
annoverata anche la presenza di una norma nazionale incompatibile con il
diritto comunitario, posto che il contrasto tra la nonna di diritto interno e
quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base
emanata in epoca successiva a quella comunitaria».
Alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite e sopra sunteggiati -che
il Collegio condivide agli stessi rimettendosi integralmente- il ricorso deve
essere accolto, non essendosi ad essi la CTR conformata e la sentenza gravata
va cassata.
La causa può essere decisa nel merito, risultando che a fronte del versamento
delle somme al contribuente effettuato nel dicembre 2000-v.pag.1 sentenzal’istanza di rimborso venne presentata il 18.1.2011—v.pag. l sentenza cit -e
dunque ben oltre il termine di decadenza previsto dal ricordato art.38.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso introduttivo della parte contribuente
va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito in
relazione alla recente pronunzia delle Sezioni Unite mentre le spese del
giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata decidendo nel merito
rigetta il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma il 15.4.2015.

di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata

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