Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8975 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. III, 31/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 31/03/2021), n.8975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11046-2019 proposto da:

C.A., che si difende in proprio, in qualità di avvocato

cassazionista, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 23191/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. C.A., in proprio, ha proposto ricorso per correzione e revocazione – articolato in quattro motivi – avverso l’ordinanza n. 23191/2018 del 12.6.18 (pubblicata il 27.9.18) con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal medesimo C. (unitamente ad G.A.) avverso la sentenza n. 2556/2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nel giudizio di impugnazione promosso nei confronti del Comune di Mugnano di Napoli in relazione alla sentenza n. 640/09 emessa dal Tribunale di Napoli.

Il Comune di Mugnano di Napoli non ha svolto attività difensiva. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte e ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che, con la memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha eccepito la “nullità insanabile” della pronuncia impugnata “per vizio di costituzione del Giudice” in quanto il giudice estensore “è un giudice ausiliare di Cassazione”: l’eccezione – già di per sè inammissibile in quanto introduce una doglianza nuova e non deducibile nel giudizio di revocazione – risulta all’evidenza pretestuosa, giacchè il consigliere Pellecchia non è un giudice ausiliario.

2. La notifica del ricorso per revocazione è stata effettuata al Comune di Mugnano di Napoli in persona del Sindaco anzichè presso il difensore (avv. Biagio Passarelli) che lo rappresentava nel giudizio in cui è stata emessa l’ordinanza revocanda.

Con il primo motivo di revocazione si sostiene che, in realtà, la costituzione del Comune in quel giudizio fosse invalida per difetto di idonea procura, ma, proprio perchè l’ordinanza revocanda è stata emessa considerando valida la costituzione e idoneamente rilasciata la procura, parte ricorrente non avrebbe potuto notificare il ricorso per revocazione come se l’ordinanza fosse stata emessa nei confronti di una parte rimasta intimata.

Da ciò conseguirebbe la necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti del difensore del Comune, adempimento che tuttavia il Collegio non ritiene di disporre – per evitare un inutile dispendio di attività processuali – a fronte della palese inammissibilità del ricorso (cfr., ex multis, Cass. n. 16141/2019 e Cass. n. 6924/2020).

3. Con il primo motivo, il ricorrente chiede “la revoca della decisione relativa alle spese di causa del giudizio di legittimità (…) per essere sul punto l’ordinanza affetta da errore di fatto consistente nella irrituale costituzione dell’intimato Comune, in quanto il giudice non si è avveduto, pur risultando scritto esplicitamente nel controricorso, che l’ente era rappresentato e difeso da difensore in forza di mandato in calce al ricorso in Cassazione notificato dai ricorrenti” e, quindi, “nel non aver tenuto conto che il controricorso era privo di idonea procura”; con la conseguenza che la parte istante era stata “ingiustamente condannata alla refusione delle spese processuali del grado in favore di un “controricorrente” che aveva depositato difese giuridicamente inesistenti per difetto di idonea procura”.

3.1. Il motivo è inammissibile, dovendosi rilevare – in linea con le considerazioni svolte dal P.M. – che l’ordinanza revocanda ha dato espressamente atto, nell’epigrafe, del fatto che il Comune era rappresentato in forza di procura speciale in calce al ricorso notificato, cosicchè il ricorrente non ha evocato un “abbaglio” della Corte, ma un error iuris, ossia una erronea interpretazione delle norme processuali in tema di procura speciale che, come tale, non può costituire motivo di revocazione (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 9882/2001 e Cass. n. 9396/2006).

4. Col secondo motivo, il C. denuncia l’errore della Corte per avere escluso che si fosse formato un giudicato in ordine alla necessità che venissero effettuate le opere individuate dal ctu.

Sul punto, l’ordinanza revocanda ha affermato – fra l’altro – che “non vi è alcun giudicato in ordine alla necessarietà delle opere invocate dal ricorrente. Il Tribunale, al riguardo, ha infatti accolto l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, senza esaminare, neanche incidenter tantum, il merito della domanda di condanna all’esecuzione delle stesse opere. Nè dall’affermazione del Tribunale di condividere le valutazioni del c.t.u. potrebbe dedursi una pronuncia implicita sul punto, posto che il recepimento delle stesse valutazioni viene espressamente circoscritto alla sola quantificazione dei danni operata nelle consulenze”.

Il ricorrente contesta tali affermazioni sostenendo che le stesse “non trovano alcun riscontro nella sentenza del Tribunale ove è scritto esplicitamente a metà pag. 3 che quel giudice riteneva fondate e necessarie le opere di manutenzione indicate dall’ausiliare salvo decidere di non potere condannare l’ente alla loro esecuzione per un asserito difetto di giurisdizione”.

Il motivo è inammissibile, in quanto:

non prospetta un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, ma esclusivamente un errore di diritto, che non può essere dedotto in sede revocatoria (sul punto, Cass. n. 15346/2017: “è inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto”);

per di più, non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, poichè omette di trascrivere i passaggi della sentenza di primo grado che conterrebbero le affermazioni passate in giudicato.

5. Col terzo motivo, il ricorrente chiede “revocarsi la decisione con la quale la S.C. ha respinto la richiesta di rimborso della spesa sostenuta dai ricorrenti per i c.t.p. nominati nelle due consulenze d’ufficio”.

Al riguardo, l’ordinanza revocanda ha affermato che “correttamente la Corte, se pure in maniera succinta, spiega le ragioni per le quali ritiene che la decisione di avvalersi delle consulenze tecniche sarebbe stata frutto di una “libera scelta difensiva” dei ricorrenti”.

Sostiene il ricorrente che tale motivazione è “nettamente smentita dagli atti posto che nella sentenza della Corte di Appello impugnata sul punto è scritto solo che “non devono essere rimborsate le spese per l’assistenza di c.t.p. le quali sarebbero state sostenute per libera scelta difensiva” per cui manca in sostanza qualsiasi motivazione legittima essendo quella esplicitata dalla Corte di merito (…) nettamente contrastata dall’art. 201 c.p.c. e dalle stesse sentenze della Cassazione richiamate a supporto nell’ordinanza del qua”.

5.1. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto, senza individuare alcun errore di fatto imputabile all’ordinanza revocanda, censura la valutazione che il giudice di legittimità ha svolto in merito alla congruità della motivazione espressa dalla Corte territoriale, ciò facendo sulla base di un dedotto error in iudicando o di una insufficienza motivazionale del giudice di merito che non sarebbe stata rilevata in sede di legittimità.

6. Col quarto motivo, il ricorrente “chiede alla S.C. di voler correggere l’ordinanza impugnata, che ha sostituito le sentenze dei precedenti gradi, statuendo che il Comune di Mugnano va condannato a pagare l’importo di Euro 11.004,13 oltre Iva e Inarcassa con ogni consequenziale provvedimento”.

6.1. La richiesta di correzione è inammissibile per erroneità del presupposto secondo cui l’ordinanza n. 23191/2018 avrebbe “sostituito” le sentenze di merito, giacchè la pronuncia di rigetto del ricorso per cassazione ha segnato, senza sostituirla, il consolidamento della sentenza impugnata, determinandone il passaggio in giudicato.

Va considerato, peraltro, che difetta la statuizione che dovrebbe essere corretta in quanto l’ordinanza non si è pronunciata sulla questione relativa agli accessori del credito risarcitorio, limitandosi a dare atto, a pag. 4, che la Corte di Appello aveva “precisato che, in realtà, l’importo quantificato dalla c.t.u. a titolo di danni patrimoniali era al netto di iva e inarcassa”.

7. In difetto di attività difensiva avversaria, non deve provvedersi sulle spese di lite.

8. Sussistono le condizioni per l’applicazione D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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