Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8975 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24865-2005 proposto da:

F.F. (OMISSIS), B.M.T.

(OMISSIS), F.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso

lo studio dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI, rappresentati e difesi

dagli avvocati MASSIGNANI LUCIO, LA MORGIA AUGUSTO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.L., F.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato

SABATINI FRANCO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.E. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1059/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 20/7/2004, depositata il 21/12/2004, R.G.N. 666/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbimento altro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. ed F.E. proponevano appello avverso la sentenza del tribunale di Pescara del 7.7.1998 che aveva accolto la domanda proposta da B.M.T. in proprio e quale erede di Fu.Fr., nonchè quale esercente la potestà sui figli minori G. e F.F., condannando F.A. ed El. al pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione di un fabbricato su due piani, di proprietà di questi ultimi.

La Corte d’Appello, con sentenza del 21.12.2004, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla B..

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, B.M.T. e G. e F.F..

Resistono con controricorso C. e F.L..

Le parti hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per errata applicazione dell’art. 324 e segg. c.p.c..

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Il tribunale ha accolto la domanda proposta da B.M. T. in proprio e quale erede di Fu.Fr. (coniuge), nonchè quale esercente la potestà sui figli minori F.G. e F..

G. e F.F., attuali ricorrenti assieme alla madre, sono divenuti maggiorenni nelle more del giudizio di primo grado, pendente fra gli stessi, la B., e F.C. e L..

L’atto di appello proposto da questi ultimi avverso la sentenza di primo grado, però, è stato notificato a B.M.T. – madre esercente la potestà sui figli minori nel giudizio di primo grado ed in tale qualità, oltre che in proprio costituitasi – oltre che in proprio nel domicilio eletto presso l’avv. Augusto La Morgia, alla stessa, quale esercente la potestà sul figlio F.F., con le stesse modalità, ed a F.G. in proprio, per il raggiungimento della sua maggiore età, nel domicilio, però eletto, nella qualità, dalla madre, e non nel suo domicilio reale.

F.G. si è costituito nel giudizio di appello, così sanando la notificazione erroneamente effettuata nei suoi confronti, come rilevato anche dalla Corte di merito.

Diversamente per quel che riguarda F.F., divenuto anch’egli maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado (22.2.1998), che, nel giudizio di appello, non si è costituito.

La nullità delle notificazione come effettuata nei suoi confronti non è stata rilevata dalla Corte di merito e F.F. l’ha denunciata con il presente ricorso per cassazione.

Ora, poichè la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi – ma la stessa posizione è riconosciuta ai soggetti che in qualità appunto di eredi hanno promosso il giudizio, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali; indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Ne consegue che, nella fase di appello, deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi.

In mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (v. anche Cass. 17.9.2008 n. 23765;

S.U. 28.7.2005 n. 15783).

Nella specie, il raggiungimento della maggiore età di F.F., oltre che emergere de plano, per essere lo stesso nato il (OMISSIS) e la sentenza di primo grado del 7.7.1998), è stata espressamente denunciata dallo stesso F.F., e dagli altri ricorrenti, con il primo motivo di ricorso.

Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata.

Ma la conseguenza non può essere quella auspicata dai ricorrenti, del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Nulla quaestio sul fatto che trattasi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per la natura ereditaria del rapporto.

In questo caso, l’omessa notificazione dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull’ ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza della integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 19.1.2007 n. 1202).

Ciò anche perchè la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibilì – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti (v. anche Cass. 12.6.2009 n. 13753).

Ne deriva che, quando il giudice di appello non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate, o correttamente citate, nella fase di impugnazione, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perchè il giudice di rinvio provveda all’applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito (Cass. 16.4.2008 n. 9977; v. anche Cass. Cass. 6.12.2006 n. 26156; cass. 26.9.1996 n. 8492).

La Corte d’Appello, cui la sentenza va rimessa, dovrà, quindi, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F. F. in proprio, quale litisconsorte necessario.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti dalle conclusioni raggiunte.

Conclusivamente, è accolto il primo motivo e sono dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza è cassata in relazione, e la causa è rinviata alla Corte d’ Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri.

Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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