Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8975 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27522/2018 R.G. proposto da:

Cerved Credit Management S.p.A. con socio unico, nella qualità di

procuratrice di Siena NPL 2018 S.r.l. unipersonale, rappresentata e

difesa dall’Avv. Paolo Fantusati, con domicilio eletto in Roma, via

Caposile, n. 2;

– ricorrente –

contro

Avicola San Giovanni S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Marcello Barboni, con domicilio eletto in Roma, via Oslavia n. 6,

presso lo studio dell’Avv. Pierluigi Acquarelli;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Filippo Sciuto e Carlo Scofone, con domicilio eletto presso

lo studio del primo in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 6;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e di:

R.A. e R.L., rappresentati e difesi

dall’Avv. Daniela Bacchetta;

– controricorrenti –

e di:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.; Fallimento (OMISSIS) S.r.l.; Banca di

Mantignana e di Perugia – Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, n. 552/2018,

depositata il 25 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (poi confluita in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dei cui crediti sì è infine resa cessionaria Siena NPL 2018 S.r.l. unipersonale) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la Avicola San Giovanni S.r.l., la (OMISSIS) S.r.l., R.A. e R.L. esercitando nei loro confronti, a tutela del credito vantato nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. (quale debitrice principale) e di R.A. e R.L. (quali fideiussori), azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. in relazione all’atto di conferimento di beni mobili registrati ed immobili da questi ultimi effettuato, con atto pubblico del 25/2/2005, in favore della Avicola San Giovanni S.r.l..

Instaurato il contraddittorio, parte attrice chiese e ottenne di chiamare in causa la (OMISSIS) S.r.l., individuata quale effettivo soggetto garantito (che però risultò essere stata dichiarata fallita con sentenza del 23/1/2008).

Successivamente intervennero in giudizio, ex art. 105 c.p.c., Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop. e la Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. a r.l., esercitando a loro volta, con riferimento al medesimo atto, azione revocatoria ordinaria a tutela di propri crediti vantati nei confronti dei medesimi debitori.

All’udienza del 4/12/2013 il processo venne dichiarato interrotto per l’intervenuto fallimento della convenuta contumace (OMISSIS) S.r.l..

L’interveniente Banca di Mantignana e di Perugia provvide alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza a tutti contraddittori.

2. Con sentenza n. 368 del 25/1/2016 il Tribunale condannò in solido R.L. e R.A. e la Avicola San Giovanni S.r.l. al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena della somma di Euro 1.044.235,26 oltre interessi e spese, dichiarando altresì, nei confronti dei tre creditori istanti, l’inefficacia dell’atto di conferimento.

3. In parziale accoglimento del gravame interposto dalla Avicola San Giovanni S.r.l., la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, revocata la condanna di Avicola San Giovanni S.r.l. al pagamento della somma di Euro 1.044.235,26 in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente a tutte le azioni esperite dalla stessa e dalla Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l.: ciò per avere esse omesso di riassumere il giudizio dopo il fallimento di (OMISSIS) S.r.l. e la conseguente interruzione.

Ha infatti ritenuto che, stante l’autonomia delle singole azioni revocatorie spiegate dalle parti, era necessario che, dopo l’evento interruttivo, la prosecuzione del giudizio fosse affidata a un’iniziativa di ciascuna delle parti e che, per converso, l’atto riassuntivo, compiuto tempestivamente soltanto nei confronti di uno dei contraddittori all’interno di un giudizio plurilaterale, esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti interessati alla riassunzione, salva l’ipotesi di litisconsorzio necessario.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, Cerved Credit Management S.p.A. con socio unico, nella qualità di procuratrice di Siena NPL 2018 S.r.l. unipersonale, cui resistono, con controricorsi, Avicola San Giovanni S.r.l., R.A. e R.L..

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. deposita controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale resiste Avicola San Giovanni S.r.l., depositando altro controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Avicola San Giovanni S.r.l. ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Nella menzionata memoria la società controricorrente ha (testualmente) rimesso “al rilievo officioso (la) inammissibilità del ricorso di Siena NPL 2018 S.r.l. derivante dal mancato deposito della prova del proprio titolo di legittimazione, quale cessionaria da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del credito per la cui tutela è stata promossa la revocatoria che ne occupa”.

Oltre al difetto di prova, si assume anche “l’insufficienza delle allegazioni assertive, in quanto l’acquisto del detto credito è indicato, genericamente, con la data in cui sarebbe avvenuto” e che sarebbe inoltre “irrilevante la specificazione della Gazzetta Ufficiale dove la cessione sarebbe stata pubblicata, in quanto tale pubblicazione sostituisce la notifica della cessione…, ma non prova la stessa”.

La sollecitazione va disattesa.

Deve al riguardo essere ribadito il principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (così Cass. 11/04/2017, n. 9250, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell’avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell’omessa produzione dell’atto di cessione del ramo di azienda; v. anche Cass. 17/07/2013, n. 17470).

Nel caso di specie la ricorrente ha esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso (v. pagg. 2-3) gli estremi dell’atto di cessione, evidenziandone l’avvenuta pubblicazione “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 e del Testo Unico Bancario, art. 58, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151”.

La contestazione, oltre che generica, in violazione pertanto dei requisiti prescritti all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (limitandosi la deducente a insistere nel rilievo della mancata prova documentale della cessione, ma non prospettando alcun elemento per cui dubitare della veridicità o pertinenza delle specifiche indicazioni offerte in ricorso), è da ritenersi anche tardiva, in quanto proposta non nel controricorso ma, per la prima volta, nella memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11650, ha in tal senso precisato, in un caso analogo sotto il profilo in esame, che “il fatto che la parte resistente nel controricorso non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione della società ricorrente e abbia proposto esclusivamente difese sul merito del ricorso, vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c.”).

2. Quanto poi all’insistito rilievo di inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Cattolica Assocurazioni S.p.A., è sufficiente rilevare che trattasi di ricorso incidentale tempestivo (non tardivo), di tal che non possono trovare spazio le considerazioni che ne sono accennate a fondamento (circa l’insussistenza di un interesse ad impugnare che possa considerarsi sorto solo in conseguenza del ricorso principale), le quali – indipendentemente da ogni altra osservazione sul merito delle stesse – hanno ragion d’essere solo con riferimento al ricorso incidentale tardivo, ex art. 334 c.p.c..

3. Con il primo motivo del proprio ricorso Cerved Credit Management S.p.A. con socio unico, nella spiegata qualità, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, nonchè degli artt. 331 e 332 c.p.c., in relazione alla dichiarata estinzione del processo nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per asserita mancata riassunzione.

Rileva che la decisione è fondata anzitutto sull’errata premessa che nella specie si trattasse di cause riunite, laddove si trattava di controversia unica sin dall’inizio, proposta dall’allora Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (poi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), nella quale ebbero poi a spiegare intervento gli altri due soggetti creditori; ne discende – osserva – che non ha senso, nè logico nè giuridico, parlare di separazione o riunione di più cause,- ovvero di interruzione relativamente ad uno o più rapporti processuali, con l’ulteriore duplice conseguenza che:

a) l’intervenuta interruzione ha avuto un unico effetto verso tutti i contraddittori, quello cioè di imporre ad uno di essi di riassumere il giudizio nei termini di legge, pena l’estinzione dell’intero processo;

b) in presenza di una tempestiva riassunzione proposta da una delle parti, l’intero processo si è validamente rimesso in moto ed è correttamente proseguito per tutti i soggetti che ne facevano parte in presenza di una tempestiva riassunzione.

4. Doglianze sostanzialmente sovrapponibili sono svolte con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. a r.l., che denuncia in rubrica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 33,102 – 105,156,299,303,305,307, 331332 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c.”.

5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 10,91,97,99,100,102 – 105 c.p.c.; artt. 1292 e 1293 c.c.; D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2,4 e 5; D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 5 per avere la Corte d’appello liquidato le spese del secondo grado di giudizio in favore di Avicola San Giovanni S.r.l., ponendole in solido a carico di Monte dei Paschi di Siena e di essa ricorrente, senza precisare la misura delle relative quote e comunque non osservando la dovuta proporzione dei rispettivi interessi in causa.

6. Sono fondati il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale.

Come ricordato in ricorso, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel caso di cumulo di cause scindibili (nella specie cumulo soggettivo, realizzato per effetto dell’intervento in causa ex art. 105 c.p.c. di Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop. e di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. a r.l.), ove il giudice – a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze – non separi le cause ma interrompa l’intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti e non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l’estinzione parziale del processo (arg. da Cass. 18/09/2015 n. 18318; Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9686).

A maggior ragione tale principio deve essere affermato in un caso, quale quello di specie, in cui a ben vedere l’evento interruttivo riguarda una parte (la società convenuta in giudizio quale debitrice principale) comune alle diverse cause cumulate (il litisconsorzio insorto per effetto degli interventi era un litisconsorzio facoltativo, in quanto gli interventi avevano introdotto cause di simulazione e di revocatoria connesse parzialmente per l’aspetto soggettivo e per il titolo e connesse per l’oggetto, riguardante la declaratoria dell’inefficacia dello stesso atto dispositivo).

E’ evidente che, in tale ipotesi, dichiarata l’interruzione, neppure si poneva la possibilità di separare le cause cumulate dal momento che tutte erano interessate e coinvolte dal medesimo evento e dalla conseguente declaratoria.

Per converso per la riassunzione del processo era necessaria, ma anche sufficiente, l’iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti, l’effetto della riattivazione dell’unico processo nei confronti di tutte.

Nella descritta situazione, invero, non essendo in potere di chi riassume scindere il processo cumulato, bene l’atto riassuntivo fu notificato a tutti e stante la sua ascrivibilità ad un processo cumulativo, fu idoneo a determinarne la ripresa.

Ritenere il contrario si potrebbe solo immaginando che l’attoò riassuntivo potesse non attingere gli altri attori in simulazione e revocatoria, ma ciò implicherebbe in modo del tutto improprio attribuire alla parte un potere di riassunzione congiunto ad un potere di scioglimento del cumulo che la legge non prevede, dato che compete al giudice, in presenza di processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione.

D’altro canto, non potrebbe ritenersi, a pena di postulare lo stesso effetto, che la riassunzione verso l’attore originario e l’altro interventore avesse solo la funzione di provocare costoro ad intervenire tramite una costituzione nel termine per riassumere.

Ciò senza dire che, peraltro, anche a muovere in tale non accolta prospettiva, occorrerebbe nella specie comunque considerare che, una volta ricevuta la notifica dell’atto di riassunzione, la ricorrente principale risulta essersi a sua volta costituita entro il termine semestrale per la riassunzione.

In tale contesto l’estinzione del processo deve pertanto ritenersi dichiarata in assenza dei relativi presupposti.

7. In accoglimento dei detti motivi, che comportano l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 maggio 2020

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