Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8975 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.V.G., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/10/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 10, in data 22/06/2006, depositata

il 28 settembre 2006.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del

10 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25700/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 87.10.2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 10, il 22.06.2006 e DEPOSITATA il 28 settembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, art. 1742 c.c., e segg. e art. 2195 cod. civ., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè difetto di motivazione.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito formulato a conclusione del primo mezzo, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, – essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), ed inoltre che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).

4 bis – La decisione impugnata, sul punto, non appare in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, avendo ritenuto che per i versamenti in acconto il termine decadenziale inizi a decorrere dalla data del versamento del saldo e non avendo considerato che dagli atti erano desumibili sia la data del versamento in acconto (19.06.1998), sia pure quella della domanda di rimborso (20.06.2002).

5 – Ai quesiti prospettati a conclusione del secondo e del terzo motivo, ed alla collegata censura per vizio della motivazione, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

5 bis – La decisione impugnata, nel merito, ha ritenuto di rigettare l’appello dell’Agenzia, in quanto i relativi motivi non aggredivano criticamente la ratio della decisione impugnata, della quale veniva chiesta la riforma sulla base della mera considerazione che “presupposto sufficiente per l’applicabilità dell’Irap al lavoro autonomo sia il solo esercizio dell’attività medesima”, senza, quindi, contestare (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) la dichiarata insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione.

Quanto alla collegata censura per vizio della motivazione va evidenziato che la stessa per trovare utile ingresso “deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue”(Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

D’altra parte, la doglianza, sottesa a sostenere l’incongruità della motivazione, non indica gli elementi pretermessi ed emblematici, in ipotesi in grado di indurre ad una diversa decisione, e quindi appare formulata in contrasto con consolidato orientamento giurisprudenziale.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con l’accoglimento del primo mezzo, per manifesta fondatezza, ed il rigetto degli altri motivi per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va accolto il primo mezzo, per manifesta fondatezza e rigettati gli altri, per manifesta infondatezza;

Considerato, altresì, in relazione al motivo accolto, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – essendo incontestate sia la data del versamento in acconto (19.06.1998) sia pure quella della domanda di rimborso (20.06.2002) – la questione va decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso relativa al versamento in acconto effettuato nella predetta data;

Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il primo mezzo ed in parziale riforma della decisione di appello, rigetta la domanda di rimborso relativa al versamento in acconto effettuato in data 19.06.1998; rigetta gli altri motivi di ricorso, confermando, per il resto, l’impugnata decisione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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