Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8974 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.G.E., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/35/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 35, in data 20/06/2006, depositata

il 11 luglio 2006;

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del

10 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25698/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 62.35.2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 35, il 20.06.2006 e DEPOSITATA il 11 luglio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 36, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, artt. 1742 e ss. e 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36;

– L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti formulati a conclusione dei primi tre mezzi, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, per un verso, che configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 817 8/2007, n. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), l’omesso esame dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine agli effetti preclusivi del rimborso, quale conseguenza della mancata osservanza del termine decadenziale, sotto altro profilo che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto(Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), ed inoltre che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).

4 – La decisione impugnata, omettendo di pronunciare sulle questioni dedotte specificamente dall’Agenzia alle pagg. 3, 4 e 5 dell’atto di appello, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo, così confermando la decisione di prime cure, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con l’accoglimento dei primi tre mezzi, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. assorbito il quarto che, ove riproposto, sarà valutato alla luce del principio affermato da ultimo dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato, in via preliminare ed assorbente, che va rilevata l’omessa notificazione del ricorso alla controparte;

Considerato, infatti, che detto atto, che risulta essere stato consegnato, per la notifica, all’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Milano il 03.10.2007, non consta sia stato notificato allo intimato, giusta relata in calce del 04.10.2007;

Considerato, in vero, che l’Officiale notificante ha ivi attestato l’impossibilità di eseguire il procedimento notificatorio, stante che “il destinatario dell’atto si è trasferito altrove”;

Considerato, pure, che non consta la ricorrente si sia attivata per l’espletamento degli adempimenti indispensabili per assicurare, altrimenti, la notificazione del ricorso alla controparte;

Considerato, quindi, che, nel caso, l’impugnazione va dichiarata inammissibile per inesistenza della notifica (Cass. n. 11623/2003; n. 10278/2001; n. 2160/1996; SS.UU. n. 627/2008), a C.G. Edoardo, nei cui confronti la stessa era stata proposta, che era parte nel giudizio di appello, e nei cui confronti l’impugnata sentenza era stata emessa;

Considerato, infine, che nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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