Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8974 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8974 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 4630-2008 proposto da:
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO
ANGELA, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

ESTER INTERNATIONAL JET SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato
ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 12/04/2013

unitamente agli avvocati JONA EMILIO, SORMANO MARCO
giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 240/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 03/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROMANELLI che
si riporta e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 4630/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 240/05/2007, depositata il
3.10.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.
234/28/2006 che annullava l’avviso di liquidazione di maggiore imposta Ici, per l’anno di
imposta 2002, in quanto non preceduto dalla notifica del relativo classamento della rendita
Proponeva ricorso per cassazione il Comune di Roma deducendo i seguenti motivi:

2000, rilevando come l’Amministrazione Comunale non fosse tenuta a un preventivo
controllo circa l’effettiva notifica del classamento stesso, gravando tale adempimento
sull’ufficio tecnico erariale;
b) vizio di motivazione in ordine all’affermazione che l’avviso impugnato non era stato
preceduto dalla notifica del relativo atto di classamento avendo il Comune prodotto in
giudizio visura catastale dell’agenzia del territorio che attestavano l’avvenuta notificazione
del relativo classamento;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 1. n. 212 del 2000, omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione ritenendo non necessario, in sede di accertamento di maggior
imposta ai fini Ici, l’allegazione all’avviso di accertamento del classamento stesso, già
notificato al contribuente;
d) omissione di pronuncia e violazione dell’art. 112 e.p.e. avendo omesso la CTR di
considerare quanto dedotto in sede di appello con riferimento all’immobile categoria D12,
calcolata utilizzando i valori contabili in base ai criteri stabiliti dal comma tre dell’art.
cinque D.Igs 504/92 per i fabbricati non iscritti in catasto.
La società Ester International Jet s.r.l. si è costituita con controricorso

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.3. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.

1

a) violazione e falsa applicazione D.L. n. 70/ 1988, commi tre e quattro, art. 74 legge 342/

Motivi della decisione
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono
infondati. L’art. 74, comma 1, legge 342/ 2000,prevede che dal primo gennaio 2000 gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro
notificazione. Invece, ai sensi dell’art. 74, comma 3, L. n. 342 del 2000, per gli atti che abbiano

alla notificazione dell’atto impositivo del Comune che su tale rendita si fonda valore di
notificazione della rendita medesima, non essendo necessario per il Comune, prima di tale data,
notificare unitamente all’avviso di accertamento e liquidazione della imposta, anche l’atto di
classamento dell’immobile effettuato dalla Agenzia del Territorio, essendo il Comune tenuto, al pari
del contribuente, fino a tale data, a rispettarne l’esito, ovvero la attribuzione della rendita. (ex
plurimis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 19/03/2010)
Il Comune, nella fattispecie, non specifica se la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31
dicembre 1999, limitandosi a sostenere come l’amministrazione comunale non fosse tenuta a un
preventivo controllo circa l’effettiva notifica del classamento stesso, gravando tale adempimento
sull’ufficio erariale.
La notificazione dell’atto di classa mento, dal primo gennaio 2000, costituisce un presupposto
dell’imposizione Ici, ai sensi dell’art. 74 1. 342/2000.
Il perfezionamento dei presupposti impositivi, tra cui la notifica dell’atto di modificazione o
attribuzione della rendita catastale, grava sull’amministrazione comunale, attore in senso
sostanziale su cui incombe l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ai sensi
dell’art. 2697 c.c..
Né può costituire esimente di tale obbligo la circostanza che l’onere di notifica gravi su uno
specifico ufficio, ben potendo l’amministrazione ovviare ad eventuali difficoltà di reperimento
dell’atto mediante richiesta di ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. ovvero con la
richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 213 c.p.c..
2

comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31-12-1999 va riconosciuta

Nel caso di specie il Comune si è limitato a produrre, nel giudizio di merito, una visura catastale,
asseritamente notificata, ma a detta della intimata neanche intestata alla società contribuente e,
comunque contraddetta dalla dichiarazione dell’agenzia del territorio prodotta dalla società in
appello e riprodotta nel controricorso
L’amministrazione comunale, invece, in violazione del principio di autosufficienza, non ha indicato

allegato al presente giudizio, né ne ha riprodotto il contenuto, con l’asserita data di notifica della
visura catastale dalla quale emergerebbe l’avvenuta notifica dell’atto di classamento
3. Il terzo motivo rimane assorbito, mentre con riferimento al quarto motivo di ricorso va
evidenziato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una
espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il
provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica
quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di
tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Sez. 1, Sentenza n. 10696
del 10/05/2007 (Rv. 596362) Sez. 5, Sentenza n. 4972 del 01/04/2003 (Rv. 561684), dovendo
ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non
espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
(Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011 (Rv. 619134) oppure nel diverso caso in cui comunque la
domanda avrebbe dovuto essere comunque disattesa dal giudice di merito e ciò, a maggior
ragione,nel caso di sentenza di secondo grado che confermi la pronuncia della Commissione
tributaria provinciale.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) per fabbricati compresi nella categoria D, qualora
il contribuente, dopo aver calcolato l’imposta sulla base della rendita catastale presuntiva, come
previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si sia avvalso, entro il 31
dicembre 1999, della facoltà di proporre la rendita ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701
(seguendo, cioè, la c.d. procedura “DOCFA”), legittimamente il Comune procede al recupero della
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quando il documento di cui lamenta il mancato inadeguato esame sia stato prodotto, né lo ha

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maggior imposta mediante emissione dell’avviso di liquidazione, non essendo necessario l’avviso di
accertamento, in quanto, nell’alternativa tra i commi 1 e 2 del successivo art. 11 – applicabili
“ratione temporis” e poi abrogati dall’art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trova applicazione il comma 1, trattandosi di una mera attività di controllo della regolarità dei
versamenti effettuati dal contribuente, e non il comma 2, che si riferisce alla diversa ipotesi di

non sia preceduta dalla comunicazione del classamento definitivo, sia perché la stessa è imposta al
competente ufficio tecnico (all’epoca UTE) e non già al Comune, ente del tutto estraneo all’adozione
dell’afferente provvedimento, sia perché l’omissione non inficia in alcun modo l’attività del
Comune, costituendo la notificazione, ai sensi dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
condizione di efficacia solo degli atti fondati sull’attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1
gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999, l’imposta
dovuta in base al classamento, che il Comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di
adozione e non da quella di notificazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21970 del 16/10/2009)
Nel caso di specie, il Comune, in violazione del principio dell’autosufficienza,non specifica se
l’intimata si sia avvalsa, entro il 31 dicembre 1999, della facoltà di proporre la rendita ai sensi del
d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (seguendo, cioè, la c.d. procedura “DOCFA”) e in violazione dell’onere
della prova gravante sullo stesso non prova, in contrasto con l’eccezione delle intimata che afferma
essere stata attribuita la rendita anche per tali immobile nel 2001, che trattarsi di immobile non
iscritto al catasto. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso etrodmipswoktgatagente al
IL 1..2 APR. 2513
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese

giudizio di legittimità che

liquida in €.5000 per compensi professionali, € 200 per spese , oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 6.3.2013

dichiarazione infedele, incompleta od inesatta. In tal caso non rileva che l’attività di liquidazione

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