Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8974 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24317-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO e GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 760/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che il giudice del lavoro del Tribunale di Foggia accoglieva il ricorso di alcuni braccianti agricoli tra i quali l’odierno intimato e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, condannava l’INPS a procedere alla iscrizione dei lavoratori negli elenchi anagrafici degli operaio agricoli;

2. che al fine di ottenere la predetta iscrizione l’odierno intimato iniziava una procedura esecutiva ai sensi dell’art. 612 c.p.c. notificando all’INPS atto di precetto seguito da ricorso per la fissazione delle modalità di esecuzione;

2.1 che il giudice investito del procedimento dichiarava cessata la materia del contendere (avendo l’INPS adempiuto all’obbligo di iscrivere la parte, qui intimata, negli elenchi anagrafici degli operai agricoli) e compensava le spese del giudizio;

3. che avverso tale ordinanza proponeva impugnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, il lavoratore chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e la riforma del provvedimento nella parte relativa alla statuizione sulle spese;

3.1 che il Tribunale di Foggia in accoglimento della opposizione ha condannato l’INPS alla rifusione in favore della opponente delle spese e competenze di lite, comprese quelle relative all’atto di precetto, come in dispositivo determinate;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di quattro motivi;

5. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

Considerato:

6. che preliminare ed assorbente risulta l’esame del secondo motivo, col quale è dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, in relazione all’art. 617 c.p.c., comma 2, artt. 618 e 289 c.p.c.;

6.1 che, invero, il ricorrente riporta l’ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione, in data 24 aprile 2014, con la quale il giudice dell’esecuzione aveva fissato il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito. Quindi, espone che, anzichè osservare questo termine, l’opponente si era rivolto direttamente al Tribunale, in sede contenziosa, con istanza in data 5 giugno 2014 ed il giudice designato per la trattazione del merito, asserendo che il giudice dell’esecuzione non avesse fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, aveva, con ordinanza del 16 giugno 2014, fissato l’udienza del 16 luglio 2014, assegnando il termine di legge per notificare istanza e decreto; che, infine, il ricorso era stato notificato in data 9 dicembre 2014;

6.2. che dati questi fatti processuali, l’Istituto ricorrente deduce la violazione dell’art. 289 c.p.c., oltre che delle altre norme di rito richiamate, perchè, come da giurisprudenza di legittimità riportata in ricorso, l’ordinanza integrativa avrebbe potuto essere emessa soltanto nel caso in cui un termine non fosse stato assegnato ai sensi degli artt. 617-618 c.p.c., ma avendo il giudice dell’esecuzione assegnato, come detto, il termine di quarantacinque giorni, l’opponente avrebbe dovuto osservare il termine stesso;

6.3 che il motivo è manifestamente fondato;

6.4. che come osservato da recenti pronunzie di questa Corte intervenute in fattispecie identica a quella in esame (cfr. Cass. ordinanze nn. 22373, 22374, 22375, 22376 del 2016) la questione deve essere definita alla luce del principio per il quale, a norma dell’art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l’opposizione nella fase a cognizione piena, sicchè ove si applichi ex art. 618 bis c.p.c., comma 1, il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice. (Cass. n. 27527/14). Pertanto, nel caso di specie, il ricorso dell’opponente avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del giudice competente entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione. La procedura seguita, invece, dalla parte qui intimata è del tutto svincolata dalle previsioni normative su citate e, comunque, ha comportato che non vi sia stato alcun ricorso in opposizione regolarmente depositato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, assegnato ai sensi degli ara. 617-618 e 618 bis c.p.c., tanto che alla fine il ricorso della parte opponente risulta essere stato soltanto notificato il 12 dicembre 2014 (ben oltre il termine prescritto), senza che risulti previamente depositato nel termine perentorio anzidetto;

6.4 che il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto di detto termine, dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito;

6.5. che, pertanto, la sentenza che ha invece accolto l’opposizione è affetta da nullità. Essendo, infatti, l’opposizione agli atti esecutivi un rimedio esperibile nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia del provvedimento impugnato, il modus procedendi seguito nella specie, ove reputato regolare, finirebbe per disapplicare la norma dell’art. 617 c.p.c., consentendo alla parte opponente di procrastinare sine die la propria impugnazione. Pertanto, si dovrebbe comunque giungere alla conclusione di inammissibilità dell’opposizione anche ove si dovesse ritenere che con le “istanze” di cui è detto in ricorso, direttamente rivolte al giudice designato per la trattazione del merito, la parte opponente avesse inteso proporre ex novo la propria opposizione: si tratterebbe, infatti, di un atto introduttivo avanzato dinanzi ad un giudice diverso da quello individuato dal codice di rito (che è il giudice dell’esecuzione) e, per di più, ben oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto esecutivo opposto;

7. che a tanto consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento degli altri motivi;

7.1 che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata; 7.2 che l’INPS non ha diritto al rimborso delle spese del giudizio di merito in quanto contumace;

8. che le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte intimata. Nulla per le spese del giudizio di merito. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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