Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8973 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. III, 31/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 31/03/2021), n.8973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32734-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Pietrasanta, via del

Marzocco 130, presso lo studio dell’avv. MARCO DATI, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1074/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.S., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1074/2019 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 7.5. 2019. Il ricorso è stato notificato l’8 ottobre 2019.

Il ricorrente, secondo la esigua ricostruzione dallo stesso riportata nel ricorso, abbandonava il suo paese nel 2015, a seguito di un incendio doloso che distruggeva la sua casa familiare, nel quale perdeva la vita uno dei suoi fratelli. Null’altro riferisce il ricorrente nella parte introduttiva del ricorso, destinata alla sommaria esposizione dei fatti di causa. Enuncia solo che le sue domande, volte al riconoscimento della due protezioni maggiori o in subordine della protezione umanitaria, sono state rigettate.

Il Ministero dell’interno si è costituito.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

Assume che la corte non abbia considerato il fatto che lui avesse subito “per motivi interrazziali e politici” forme di trattamento inumano e degradante, da parte delle bande irregolari che notoriamente imperversano nel territorio del (OMISSIS).

Con il secondo motivo, denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. b) e c) non avendo la corte d’appello considerato che, ove rimpatriato, rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Ribadisce che sia notorio che nel territorio del (OMISSIS) bande irregolari mettono a ferro e fuoco i villaggi.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in riferimento al mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, relativamente all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè la violazione dell’art. 10 Cost. e l’omessa contraddittoria o insufficiente motivazione.

Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, perchè del tutto generico, il ricorrente non si confronta mai col provvedimento impugnato e neppure enuncia, per il primo motivo, quale sarebbe stata in concreto la persecuzione subita, quando sarebbe avvenuta, da parte di chi, nè dichiara adeguatamente di aver allegato queste circostanze nel corso del giudizio di merito e che esse non siano state tenute in considerazione.

Anche le censure contenute nel secondo e terzo motivo sono inammissibili in quanto caratterizzate dallo stesso stile espositivo, vago e privo di una critica puntuale volta a predicare le violazioni di legge che si assume essere state compiute ai passi della motivazione che sarebbero incorsi in tali violazioni. Anche in riferimento alla protezione umanitaria, manca una critica del provvedimento impugnato, al quale non si fa il minimo riferimento. Il ricorrente in modo del tutto generico assume che non sia stata considerata adeguatamente la situazione precaria in cui versa il paese di provenienza, nè la sua particolare condizione e il percorso di integrazione effettuato, senza peraltro specificare quale esso sia.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13, comma 1 bis e quater se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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