Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8973 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10832/2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIERO CLEMENTINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3555/2015 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Nola, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., riteneva insussistenti i requisiti sanitari per i benefici richiesti (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno di invalidità) e sussistente la percentuale di invalidità dell’80 per cento solo dal febbraio 2014;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l’assistita, affidandosi ad un unico motivo, con il quale deduce omesso esame e valutazione delle risultanze peritali sulla circostanza relativa all’attestazione del grado di invalidità dell’80 per cento da agosto 2013 – alla stregua delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio sia quanto alla percentuale di invalidità sia quanto alla decorrenza temporale criticando la ritenuta sussistenza del requisito per beneficiare dell’assegno di invalidità solo da febbraio 2014;

3. l’INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura revocatoria dell’errore dedotto;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. nel giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l’erronea percezione dell’accertamento peritale e del relativo esito formalizzato nelle conclusioni – nella specie, la percentuale invalidante per il diritto all’assegno di invalidità a decorrere dall’agosto del 2013 – da parte del giudice che, facendo proprie le conclusioni del consulente medico-legale e ritenendo di richiamarle espressamente indichi, tuttavia, la sussistenza della percentuale invalidante da epoca diversa da quella indicata dall’ausiliare, integra una svista di carattere materiale risultante dal contrasto tra realtà come emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, sussumibile nell’errore revocatorio;

6. siffatto errore emerge, come nella specie, con immediatezza, è di semplice e concreta rilevabilità, è incontroverso (l’INPS, nel controricorso, si è limitato a contestare l’ammissibilità del mezzo d’impugnazione svolto) e, proprio per tali peculiari connotazioni, non concerne un vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità;

7. il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile perchè con esso non è devoluto un vizio rientrante nel paradigma dei mezzi d’impugnazione fissati dall’art. 360 c.p.c.;

8. la novità della questione affrontata consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

9. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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