Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8972 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27197/2018 R.G. proposto da:

P.C. e Pr.Cr., rappresentati e difesi dall’Avv.

Flavio Tarozzi e dall’Avv. Guido Francesco Romanelli, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;

– ricorrenti –

contro

C.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo

Cerpelloni e Barbara Piccini, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 1160/2018,

depositata il 9 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.S. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Verona il geom. C.S. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inesatto adempimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un proprio immobile.

Espose in particolare che, a causa di difformità tra il progetto e lo stato effettivo dell’immobile seguito all’avvenuta ristrutturazione, la società che si era resa promissaria acquirente del bene aveva deciso di recedere dal contratto preliminare ed egli dovette affrontare le spese per ottenere la concessione in sanatoria.

Con sentenza del 21/7/2015 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò il professionista al pagamento della somma di Euro 143.881,08, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei soli danni ritenuti causalmente correlabili all’inadempimento; danni rappresentati, da un lato, dalle spese sostenute per la sanatoria amministrativa dell’immobile e per l’impugnazione davanti al Tar del provvedimento del Comune e, dall’altro, dal deprezzamento subito dall’immobile nei tempi necessari alla sanatoria, non anche dalla mancata vendita dell’immobile, essendo emerso che il P. fosse ben consapevole, al momento della stipula del preliminare, delle irregolarità commesse nella ristrutturazione dell’immobile.

2. In parziale accoglimento dell’appello interposto dal C. e rigettato quello incidentale del P., la Corte d’appello di Venezia ha ulteriormente ridotto il risarcimento all’importo di Euro 10.802,80, rappresentato dalle sole spese sostenute dal P. per la sanatoria amministrativa dell’immobile, esclusi gli esborsi sostenuti per il giudizio davanti al Tar ed escluso altresì il deprezzamento subito dall’immobile negli anni successivi alla vicenda in oggetto, poichè imputabile “ad un fenomeno oggettivamente generalizzato” e, comunque, a “circostanze non imputabili all’opera prestata dall’appellante”.

3. Avverso tale decisione P.C. e Pr.Cr., quali eredi di P.S., deceduto nelle more del giudizio d’appello, propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste il C., depositando controricorso.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1223 e 2236 c.c..

Richiamate le risultanze della c.t.u. che avevano condotto all’accertamento dell’inesatto adempimento degli incarichi affidati al geom. C. e gli esiti dei giudizi di merito (v. ricorso, pagg. 5-11), lamentano che la Corte d’appello ha ingiustamente escluso voci di danno da ritenersi diretta conseguenza della colpa del tecnico, in particolare escludendo che la mancata conclusione del preliminare fosse ad essa imputabile.

Osservano al riguardo che “la pretesa conoscenza delle difformità (oltre ad essere logicamente inattendibile) non poteva assurgere ad elemento cardine di elisione della efficienza causale della condotta del tecnico, anche nella ipotesi in cui le parti si fossero determinate a procedere ugualmente nella compravendita nonostante la situazione urbanistica ed edilizia”.

Affermano che “la perdita della concreta chance di vendita dell’immobile in quel momento storico è un fatto provato ed ineluttabile che è dipeso esclusivamente da circostanze connesse all’opera professionale del C.” ed ancora che “la mancanza di una tempestiva regolarizzazione delle recinzioni e dei passi carrabili è imputabile al C. il quale aveva l’obbligo di sanare la situazione degli accessi prima di procedere con altri interventi edilizi”.

Quanto poi al rilievo assegnato alla preesistente irregolarità di passi carrai e recinzioni lamentano “evidente travisamento dei fatti”, dato che per essi è stato ottenuto il permesso di costruire in sanatoria n. 10533/2008.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Premettono che, con il proposto appello incidentale, essi avevano dedotto che il convincimento espresso dal primo giudice, circa la consapevolezza, da parte del P., delle irregolarità urbanistiche dell’immobile già al momento del preliminare, fosse frutto di mancato esame di altri elementi di giudizio in suo possesso che avrebbero condotto alla opposta conclusione (segnatamente delle deposizioni dei testi P.C. e R.I. e dell’atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dalla società promissaria acquirente nel quale questa sosteneva, in epoca non sospetta, che le irregolarità erano emerse dopo la stipula del preliminare).

Lamentano quindi che la Corte d’appello ha rigettato detto motivo di gravame, attribuendo prevalenza alla testimonianza di D.P.E., tecnico della predetta società promissaria acquirente, e così ripetendo il denunciato errore della omessa considerazione, in particolare, del menzionato atto di citazione.

Assumono che tale documento, redatto in epoca anteriore all’inizio della controversia per cui è causa, “dimostra in modo inequivocabile che prima della stipula del preliminare, le parti (quantomeno il P.) non erano a conoscenza delle irregolarità dell’immobile rispetto al progetto originario ed alle successive autorizzazioni edilizie e che soltanto nel dicembre 2005 il P. veniva edotto delle problematiche che impedivano la compravendita, impegnandosi a presentare le domande di sanatoria”.

Soggiungono che la non veridicità e la illogicità della ricostruzione della vicenda operata in base alle sole dichiarazioni del teste D.P. erano state ampiamente illustrate negli atti difensivi prodotti in grado d’appello, e che tuttavia tali argomentazioni erano state completamente ignorate dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sul motivo di gravame con il quale si era dedotto che erroneamente il Tribunale aveva liquidato a titolo di risarcimento gli interessi legali sulla somma di Euro 263.000 anzichè su quella maggiore di Euro 361.520, costituente il prezzo dell’immobile che il venditore avrebbe potuto incassare nel 2005 (ciò sull’assunto che l’appellata aveva perso integralmente l’incasso della suddetta somma e non soltanto della parte costituita dal saldo).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano infine, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso, senza alcuna motivazione, il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale nella misura di Euro 46.558 per la perdita degli interessi che il P. avrebbe percepito dalla somma ricavata dalla vendita dell’immobile.

5. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono inammissibili.

5.1. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.

Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.2. La censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è poi inammissibile, muovendosi essa al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881) ed essendo comunque escluso che l’omesso esame di elementi istruttori possa di per sè integrare vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso di specie accade, manifestamente, che le censure si appuntino in realtà non sull’omesso esame di un fatto storico ma ben diversamente sulla ricostruzione logico deduttiva di tale fatto (se le irregolarità dell’immobile fossero o meno note al promittente venditore al momento della stipula del preliminare), in effetti compiuta in sentenza, poichè in tesi frutto di un incompleto o erroneo esame comparato degli elementi istruttori (risolvendosi così la critica nella mera sollecitazione di una nuova valutazione delle prove, certamente inammissibile nel giudizio di legittimità).

6. Il terzo motivo è infondato.

Il vizio d’omessa pronuncia deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 26/01/2016, n. 1360; 25/02/2005, n. 4079), quale nella specie l’esclusa ascrivibilità al convenuto/appellante dei danni da deprezzamento dell’immobile e da mancata vendita, cui era correlata l’accessoria pretesa di riconoscimento degli interessi legali.

Nella specie, la sentenza impugnata ha chiaramente escluso (v. pagg. 7 e 8) che possa essere ascritto all’inesatto adempimento professionale “il danno lamentato dall’attore a causa della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare”, conseguentemente affermando che “la sentenza di primo grado deve essere riformata riducendo l’importo della condanna alle sole spese sostenute da P. per la sanatoria amministrativa dell’immobile”.

Tale motivazione e, soprattutto, la statuizione che ad essa poi si collega, valgono evidentemente ad escludere la fondatezza di ogni pretesa risarcitoria correlabile alla mancata conclusione del contratto definitivo di vendita ed allo scioglimento del preliminare, in essa dunque compresa anche quella, che pure aveva trovato limitato (e contraddittorio) accoglimento in primo grado, riferita agli interessi sul saldo del prezzo convenuto con la promissaria acquirente.

7. Per analoghe considerazioni si appalesa infondato anche il quarto motivo.

Come s’è detto, esso investe la decisione impugnata nella parte in cui, limitando il risarcimento al solo importo di Euro 10.802,80, esclude anche la dovutezza di quella somma che il Tribunale aveva riconosciuto per la perdita degli interessi che il P. avrebbe percepito dalla somma ricavata dalla vendita dell’immobile.

Si lamenta che, per tale parte, la sentenza risulterebbe totalmente immotivata.

Mette conto al riguardo rammentare che, come questa Corte ha più volte chiarito, il vizio di motivazione omessa o apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è configurabile (solo) quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Sotto tale profilo, com’è stato ulteriormente precisato, “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, che a tale ipotesi ascrive oltre alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” ed, appunto, al vizio di “motivazione apparente”, anche quelli, a quest’ultima similari e contigui, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, escludendo comunque qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Alla luce di tali pacifiche definizioni il dedotto vizio di omessa o apparente motivazione (in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), deve, nella specie, ritenersi insussistente, anche con riferimento al tema oggetto del quarto motivo.

In realtà anche sul punto in questione la motivazione si ricava, quantomeno per implicito, da quella parte di motivazione in ragione della quale si giunge ad escludere che possa essere ascritto all’inesatto adempimento professionale “il danno lamentato dall’attore a causa della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare”, conseguentemente affermandosi che “la sentenza di primo grado deve essere riformata riducendo l’importo della condanna alle sole spese sostenute da P. per la sanatoria amministrativa dell’immobile”.

Non può dubitarsi che tale motivazione valga a giustificare anche l’espunzione dal calcolo del risarcimento anche di tale voce di danno che era stata riconosciuta in primo grado.

8. Per le considerazioni che precedono – le quali danno risposta anche alle argomentazioni svolte dai ricorrenti nella propria memoria, sostanzialmente ripetitive di quelle già esposte – il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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