Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8972 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1694/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 468/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, del 29 ottobre 2015, che, decidendo sul ricorso in riassunzione proposto dall’attuale parte intimata ha in motivazione dato atto della infondatezza della pretesa azionata dalla dipendente e, in dispositivo, respinto il gravame e, per l’effetto, confermato la decisione di primo grado;

2. la parte ricorrente denuncia, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la parte dispositiva in insanabile contrasto con la motivazione;

3. l’intimata non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra il dispositivo e le proposizioni contenute nella motivazione;

5. va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima;

6. il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa dev’essere rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del giudizio rescissorio e, dunque, l’adozione di un atto valido;

7. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del primo giudizio di gravame e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del primo giudizio di gravame e del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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