Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8971 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2574/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTER e SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1753/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’INPS ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, decidendo sull’appello svolto dall’Istituto, ha in motivazione dato atto della fondatezza, respingendo l’originaria domanda dell’assistita e, in dispositivo, respinto il gravame;

2. la parte ricorrente denuncia, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la parte dispositiva in insanabile contrasto con la motivazione;

3. l’intimata non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra il dispositivo e le proposizioni contenute nella motivazione;

6. va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima;

7. il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, l’adozione di un atto valido, e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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