Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8970 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30521-2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato ACONE MARIA

TERESA, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. ACONE MODESTINO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE CERBARA 64, presso o lo studio dell’avvocato CASTELLO

FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato D’AMATO ALFONSO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASA DI CURA PRIVATA MALZONI DI AGROPOLI S.P.A., LE ASSICURAZIONI

D’ITALIA S.P.A. (ASSITALIA S.P.A.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 29/11/2005, depositata il 04/01/2006, R.G.N. 404/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ACONE MODESTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del primo

motivo; accoglimento del secondo motivo; decisione di “merito” e

condanna alle spese.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Nel 1998 R.V. agì giudizialmente innanzi al tribunale di Vallo della Lucania nei confronti del dott. S.A., anestesista, e della Casa di cura privata “Malzoni di Agropoli s.p.a.”, domandandone la condanna solidale al risarcimento dei danni subititi per l’erronea manovra anestesiologica di intubazione eseguita durante l’intervento operatorio di protesi totale dell’anca, cui era stata sottoposta il (OMISSIS).

I convenuti chiamarono rispettivamente in causa i propri assicuratori UAP Italiana s.p.a. e Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., chiedendo di essere garantiti.

Con atto del 6-10.2.2003, notificato a tutte le parti, il procuratore della UAP comunicò che la società s’era fusa per incorporazione nella Axa s.p.a. ed all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2003 chiese che il processo fosse dichiarato estinto per non averlo nessuna delle parti riassunto entro sei mesi.

Il giudice provvedette in conformità.

2.- La corte d’appello di Salerno, decidendo con sentenza n. 9 del 4.1.2006 sull’appello della R., ha escluso l’estinzione del giudizio nei confronti delle parti diverse dalla UAP ed ha rimesso la causa al primo giudice perchè il processo proseguisse.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione S.A., affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso la sola R. V..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa (in quella della R. si rappresenta esclusivamente che la stessa aveva compiutamente svolto le proprie ragioni col controricorso).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col primo motivo – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 103, 106, 331 e 332 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento – il ricorrente anzitutto si duole che la corte d’appello si sia pronunciata sull’appello senza disporre che il contraddittorio fosse integrato nei confronti della Uap s.p.a; tanto nell’assunto, dal ricorrente considerato erroneo, che, trattandosi di garanzia impropria e dunque di causa scindibile, fosse applicabile il disposto dell’art. 332 c.p.c. (e che i termini per proporre impugnazione fossero ormai trascorsi).

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 103, 274, 299, 300, 302, 307 e 310 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, e per omessa/insufficiente motivazione.

Vi si sostiene che la riunione di più cause in un unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorchè relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all’intero procedimento, sicchè non è possibile escludere l’effetto interruttivo per quei rapporti cui risultino estranei i litiganti, essendo questo possibile solo quando sia stata, anche implicitamente, disposta la separazione delle cause.

3.- Benchè nessuno dei due precedenti citati dal ricorrente paia suffragare la tesi sostenuta col primo motivo di ricorso Cass. n. 3667/87 ha infatti affermato che la comunanza di cause rappresenta un minus rispetto all’ipotesi del litisconsorzio necessario di natura sostanziale sicchè, una volta che con la sentenza di primo grado sia stata esclusa nei confronti di un terzo detta comunanza, deve a fortori ed implicitamente ritenersi esclusa anche l’esistenza di un litisconsorzio necessario; mentre Cass. n. 3894/89 ha chiarito che ove il terzo non abbia partecipato al giudizio di primo grado per essere rimasto inadempiuto l’ordine di intervento del giudice, la rimessione della causa al giudice di prima istanza per mancata integrazione del contraddittorio, a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., comma 1 può essere disposta dal giudice di appello solo previo accertamento, con riferimento alle domande ed alle eccezioni delle parti, dell’effettiva sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura sostanziale, va tuttavia rilevato che Cass. n. 21240/09 ha affermato che la domanda di manleva proposta dal convenuto, quale acquirente dell’immobile oggetto dell’azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante instaura tra la stessa e la domanda principale un nesso sufficiente a giustificare, in linea di principio, l’assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall’art. 331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti; con la conseguenza che, in sede di gravame, il difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, comporta la nullità, rilevabile di ufficio in sede di legittimità, dell’intero procedimento di appello e della sentenza che lo ha concluso.

Sembra dunque al collegio opportuno che sulla relativa questione si pronuncino le Sezioni Unite.

3.1.- Analoga opportunità si ravvisa in ordine al secondo motivo di ricorso, segnatamente alla luce delle illustrazioni offerte dal ricorrente stesso con la memoria illustrativa.

Con sentenza n. 15142/07 le Sezioni Unite (seguite, tra le altre, da Cass. n. 13125/10) – entrambe in fattispecie di obbligazioni solidali – hanno affermato che, nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento; e che in tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente.

La giurisprudenza assolutamente consolidata è nel senso che, in caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l’azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benchè proposte all’interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili (cfr., ex multis, Cass. nn. 2557/10, 1197/10, 13684/06, 5671/05, 1077/03, 546/97).

S’è tuttavia ritenuto che sia invece applicabile l’art. 331 c.p.c. quante volte in sede di impugnazione si discuta del presupposto della domanda di rivalsa e l’impugnazione riguardi appunto la decisione sulla causa principale. Così, Cass. n. 11055/09 ha affermato che nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ed il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva ma confuti anche l’obbligazione principale, così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura un’ipotesi di inscindibilità di cause, con la conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 331 cod. proc. civ. e la legittima declaratoria della pronuncia di improcedibilità dell’appello in caso di mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo (ma, in senso contrario, Cass., n. 12942/07, ha ritenuto che un tema di chiamata in causa del terzo ed in ipotesi di garanzia impropria, la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso ed indipendente da quello su cui si fondava la domanda principale ed introduce una causa scindibile, sottratta in sede d’impugnazione alla disciplina dell’integrazione obbligatoria del contraddittorio di cui all’art. 331 cod. proc. civ. e regolata invece dall’art. 332 cod. proc. civ.).

4.- Conclusivamente, pare al collegio che la chiave risolutiva stia nell’essere stata o no contestata dal terzo chiamato in causa la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, ma che tale eventuale soluzione, anche in ragione della natura processuale delle questioni poste, meriti l’eventuale avallo delle Sezioni Unite, mai espressamente pronunciatesi sul punto.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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