Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8970 del 15/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 15/05/2020), n.8970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11419-2019 proposto da:
T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALBERTO DI MAURO;
– ricorrente –
contro
C.C., nella qualità di tutore di T.L.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GLORIA BIZZOTTO;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di VENEZIA,
depositato il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da T.C. avverso il provvedimento di nomina del tutore del proprio figlio minore T.L., in relazione al quale il giudice tutelare ha stabilito che fosse necessaria una figura estranea al nucleo familiare, e non la nonna paterna indicata dal ricorrente, essendo in corso un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale di T.C. che vede coinvolti anche i nonni paterni.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione T.C. denunciando la violazione dell’art. 348 c.c., per non essere stato scelto il tutore all’interno del nucleo parentale. Ha resistito con controricorso il minore rappresentato dal tutore avv. C..
Il ricorso è inammissibile perchè il provvedimento di nomina ha carattere esclusivamente gestorio (Cass. 13747 del 2011; 4701 del 2015;22693 del 2017; fattispecie riferite al procedimento di nomina di amministratore di sostegno ma applicabili per il medesimo paradigma normativo contenuto nell’art. 739 c.c., anche alla fattispecie dedotta nel presente giudizio) e conseguentemente non può trovare applicazione dell’art. 739 c.p.c., u.c..
All’inammissibilità segue l’applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente da liquidarsi in Euro 2100 per compensi, Euro 100 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020