Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8970 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – President – –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consiglie – –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consiglie – –
Dott. GRECO Antonio – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
G.C., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Sebastiano
Maurizio Messina e Lorenzo Del Federico, elettivamente domiciliato in
Roma, Via F. Denza n. 20 presso lo studio degli Avv.ti Del Federico
Lorenzo e Laura Rosa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 39/15/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia – Sezione Staccata di Verona n. 15, in data
28/03/2007, depositata l’11 aprile 2007.
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del
10 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 22475/2007 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 39/15/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione Staccata di Verona n. 15, il 28.03.2007 e DEPOSITATA l’11 aprile 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego sulla domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, e’ affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. e 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Al quesito prospettato, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “la norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente, stante la dichiarata insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione e la mancata contestazione (Cass. n. 154 0/2007, 5488/2006, n.2273/2005) dell’Agenzia Entrate, che, anche in questa sede si e’ limitata a dedurre la rilevanza impositiva del reddito del contribuente in quanto realizzato nell’espletamento dell’attivita’ di Agente di Commercio, senza criticare la ratio dell’impugnata decisione.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresi’, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010