Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8970 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25617-2014 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO

47, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CANTELLI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I.

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO ed

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

e contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., già CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6823/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 14.10.2013, la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame svolto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione a cartella esattoriale;

2. il ricorso avverso la predetta sentenza è affidato ad un unico motivo di censura;

3. l’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso;

4. Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Roma, è rimasta intimato;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il ricorso all’esame si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, “vecchia formulazione” (così espressamente in ricorso);

7. il ricorso è qualificabile come inammissibile per non essere riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile, ratione temporis, nel presente giudizio (riforma applicabile ai ricorsi contro le sentenze depositate, come nella specie, dopo il giorno 11 settembre 2012);

8. secondo l’interpretazione resane dalle Sezioni Unite di questa Corte, da un lato è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; e, dall’altro, che 1′ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fitto decisivo qualora il Fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., nn. 8053/2014; 8054/2014; 9032/2014);

9. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;

10. il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell’INPS, come in dispositivo, secondo la regola della soccombenza;

11. nulla spese per la parte che non ha svolto attività difensiva;

12. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali; nulla spese per la parte rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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