Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 897 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11532-2020 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato presso l’avvocato LUIGI

MIGLIACCIO il quale lo rappres. e difende, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2238/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Bari rigettò il ricorso proposto da O.E., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto dell’istanza di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. La Corte d’appello, con sentenza emessa il 25.10.19 ha respinto l’appello dell’ O., osservando che: il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione non era credibile, in quanto contraddittorio e generico (in ordine alla vicenda narrata del ricatto subito da una persona con la quale avrebbe avuto rapporti omosessuali cui sarebbe stato costretto dalla necessità di acquisire denaro per pagare il parto della moglie e, successivamente, scoperta la vicenda, sarebbe stato picchiato da varie persone e dunque costretto a fuggire dal paese); pertanto, era da escludere il riconoscimento della protezione e sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b); dalle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione del paese di provenienza del ricorrente; non sono state allegate condizioni individuali di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario, considerando altresì che il ricorrente conservava nel paese d’origine solidi legali familiari.

O.E. ricorre in cassazione con unico motivo illustrato con memoria.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla protezione internazionale, riguardo all’omosessualità del ricorrente, punita dalla legge penale della Nigeria, fatto che la Corte d’appello non ha negato, ponendo in dubbio aspetti secondari del narrato. In particolare, il ricorrente censura il giudizio d’inattendibilità formulato dalla Corte territoriale utilizzando quale unico parametro la mancanza di credibilità desunta dalle vicende narrate, ma senza verificare la “credibilità esterna” delle dichiarazioni del ricorrente alla luce della situazione generale della Nigeria caratterizzata dall’intolleranza omofoba e dalle sanzioni penali comminate agli omosessuali.

Il motivo è inammissibile. Invero, il Tribunale ha esaminato e valutato in maniera esauriente la vicenda narrata dal ricorrente circa l’asserita qualità di omosessuale, escludendo la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale attraverso un dettagliato vaglio critico, incensurabile in questa sede.

Nella memoria difensiva viene rimarcato il fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibile il racconto reso limitatamente ad alcuni episodi considerati secondari (il furto del cellulare con il quale aveva girato il video della minaccia subita dal cliente), senza però contestare la qualità di omosessuale, fatto che non sarebbe stato adeguatamente valutato riguardo al rischio di subire sanzioni penali in caso di rimpatrio. In realtà, dalla motivazione si evince che, in maniera implicita ma chiara, il Tribunale abbia inteso non credibile l’interezza del contenuto del suddetto racconto e, dunque, anche l’asserita qualità di omosessuale (peraltro, tale racconto muove dalla premessa che l’istante sarebbe stato costretto ad intrattenere rapporti omosessuali per la necessità di racimolare denaro necessario per il parto della moglie), con ampia motivazione che esclude la lamentata omissione.

Nulla per le spese, in quanto il Ministero dell’Interno non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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