Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8969 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 15/05/2020), n.8969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7701-2019 proposto da:

A.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 3,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO AMOROSO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Roma, sezioni minori, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta D.Lgs. 26 del 1998, ex art. 31, comma 3, volta ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per assistenza figli minori, da A.M.R.. A sostegno della decisione ha rilevato:

il ricorrente aveva avuto un figlio con una cittadina italiana, dalla quale si è successivamente separato e due figli da un’altra compagna con la quale convive. Le relazioni dei servizi sociali che seguono entrambi i nuclei familiari evidenziano un buon rapporto con il figlio L., nato dal primo legame. Quanto al secondo risultano episodi di aggressività e maltrattamenti endo-familiari. Non ritiene pertanto la Corte d’Appello, all’esito di un’indagine fattuale analitica ed esaurientemente riprodotta nella pronuncia, che dal suo allontanamento, anche in considerazione delle condotte accertate, possa derivare un grave disagio psico-fisico ai minori, sia al più grande che ai più piccoli, largamente accuditi ed assistiti dalla nonna materna, alla luce dei complessivi riscontri probatori acquisiti.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.M.R. con un unico motivo, nel quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, senza alcun collegamento alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha rigettato la domanda, essendo la prospettazione della censura incentrata esclusivamente sulla rappresentazione astratta del parametro normativo anche alla luce della sua declinazione giurisprudenziale.

Il motivo risulta in conclusione inammissibile.

In mancanza di difese della parte intimata non si deve procedere alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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