Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8969 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 14/04/2010), n.8969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consiglie – –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –

Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.F.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Giulio Cesare 14, presso l’avv. Pafundi Gabriele, che lo rappresenta

e difende, unitamente all’avv. Sandro Censi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 70/17/07 del 19/9/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva annullato una cartella di pagamento per IRAP, IVA e IRPEF relativa all’anno 2000.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i tre motivi, sotto i profili della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e della motivazione contraddittoria e insufficiente, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato l’appello con il quale si denunciava la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, quanto all’annullamento della cartella anche per l’IVA e l’IRPEF, sulla base di argomenti esclusivamente riferiti all’IRAP. Il mezzo e’ manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati.

Secondo quanto afferma in narrativa il giudice di appello, la Commissione tributaria provinciale ha in realta’ respinto “le eccezioni di natura formale del contribuente”, accogliendo esclusivamente quelle relative all’IRAP. Ne discende l’incongruenza della sentenza di primo grado, che ha invece annullato l’intera cartella. In accoglimento dell’appello dell’Agenzia sul punto, il giudice del gravame avrebbe dovuto pertanto riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento anche con riguardo ad imposte diverse dall’IRAP”;

che il controricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, quanto ad IVA ed IRPEF, con il rigetto dei ricorso introduttivo del contribuente, dandosi atto del passaggio in giudicato della decisione quanto all’IRAP;

che appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente quanto ad IVA ed IRPEF; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA