Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8968 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8482-2010 proposto da:

GESAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALMERI FERDINANDO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO DELLA GANCIA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAMMOLA

DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato MACINO GIUSEPPE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 27/02/09, depositata il 01/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da P.S. contro la Gesam s.r.l. di impugnativa del licenziamento intimatole con atto in data 30.4.1994 da tale società, che gestiva l’albergo Grand Hotel de la Ville, in (OMISSIS) presso, presso cui ella aveva lavorato, e condannava la datrice di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

La Corte rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevando che era stato formulato un motivo di impugnazione sufficientemente specifico con riferimento all’unico punto trattato dalla sentenza di primo grado, che aveva accolto l’eccezione di decadenza per la mancata impugnazione del licenziamento nel termine di 60 giorni. Riguardo agli altri punti era sufficiente il richiamo dei motivi già esposti in primo grado e la riproposizione delle conclusioni.

Disattendeva poi l’eccezione di decadenza ritenendo che il licenziamento era stato impugnato stragiudizialmente nel temine di legge di 60 giorni mediante il telegramma spedito il (OMISSIS).

Stante la prova della spedizione operava la presunzione di recapito del telegramma, fondata sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, nè tale presunzione era stata superata da prove contrarie. In particolare non rilevava l’affermazione del direttore dell’albergo circa la mancata ricezione del telegramma presso l’albergo stesso, dato che il telegramma era stato inviato presso il diverso indirizzo della sede della società. Inoltre la medesima presunzione, stante la tempestività dell’invio del telegramma, era estensibile anche al fatto che esso fosse pervenuto in tempo utile ai fini dell’impugnativa nei termini.

La Corte riteneva che potesse essere rilevante anche il più recente indirizzo giurisprudenziale circa la rilevanza della data di spedizione dell’atto stragiudiziale di impugnativa del licenziamento ai fini del rispetto del termine di decadenza.

Accoglieva infine la domanda nel merito, ritenendo che la contestazione disciplinare alla base del recesso era stata intempestiva.

La Soc. Gesam ricorre per cassazione con due motivi. La P. resiste con controricorso.

Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, di cui non risulta depositato l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta.

Il ricorso appare qualificabile come manifestamente infondato.

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 e insufficiente o omessa motivazione, dato che non contesta che fosse sufficientemente specifica la doglianza relativa all’accoglimento in primo grado dell’eccezione di decadenza, sostiene in sostanza che l’atto di appello riguardo agli altri aspetti dell’oggetto del giudizio e in particolare al merito non avrebbe potuto limitarsi a riproporre per relationem le deduzioni formulate in primo grado, senza formulare censure specifiche rispetto al mancato accoglimento nel merito della domanda.

Si tratta di tesi non condivisibile e in contrasto con puntuali enunciazioni della giurisprudenza di questa Corte, che ha in più occasioni precisato che: “A fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un’altra decisione di carattere logicamente preliminare, l’appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l’onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l’appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v’è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all’attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell’art. 346 cod. proc. civ.” (Cass. n. 21641/2005; cfr. Cass. n. 13855/2010).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697, 2727 e 2729 c.c., vizi di motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli articoli suindicati del codice civile, nonchè ad ogni principi in tema di onere della prova.

Si contesta l’idoneità della presunzione cui ha fatto riferimento la Corte di merito per ritenere tempestivamente pervenuto a conoscenza del destinatario il telegramma recante l’impugnativa del licenziamento. Si osserva in particolare che l’orientamento giurisprudenziale richiamato si riferisce all’invio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento e che nella specie si è basata un’operazione di deduzione in via presuntiva (presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario ex art. 1335 c.c.) non su un fatto certo ma su un fatto anch’esso ignoto e contestato, cioè l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario.

Si lamenta inoltre che si sia inteso far valere la presunzione anche riguardo alla tempestività della ricezione del telegramma. Si oppone che per gli atti ricettizi è necessaria la prova dell’avvenuto recapito e che la controparte in effetti avrebbe avuto l’onere di dimostrare il recapito avvalendosi del registro di recapito. Si lamenta, poi, la illogica mancata valorizzazione della deposizione del direttore dell’albergo, sintomatica anche della mancata ricezione del telegramma presso la sede della società, visto che in ogni caso egli sarebbe stato informato dell’intervenuta impugnativa.

Al riguardo si osserva che il giudice di merito ha fatto riferimento ad una presunzione di fatto generalmente ritenuta adeguata dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento tanto alle semplici lettere raccomandate che ai telegrammi (cfr. Cass. n. 10284/2001, 8649/2006, 12954/2007), mentre la valutazione circa la rilevanza di quanto riferito dal direttore dell’albergo costituisce un giudizio di fatto incensurabile in quanto non palesemente illogica. Ed è fornito di una positiva logicità il rilievo circa l’esistenza di validi elementi presuntivi anche circa la consegna del telegramma in tempo utile rispetto al termine di decadenza. Peraltro quest’ultimo aspetto (quello della tempestività della consegna) risulta assorbito dall’orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. n. 22287/2008.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. L’inammissibilità del controricorso comporta che non deve provvedersi sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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