Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8968 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 14/04/2010), n.8968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –

Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consiglie – –

Dott. GRECO Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 12/05/06, depositata il 7 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’aRT. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 12/05/06, depositata il 7 marzo 2006, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di V.F., agente di’ commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001. Il contribuente non si e’ costituito.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione con la quale il giudice a quo ha accertato l’insussistenza di autonoma organizzazione, appare inammissibile per assoluta genericita’ e mancanza di autosufficienza.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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