Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8968 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10380/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo nella contumacia dell’INPS, ha accolto il gravame svolto dall’attuale parte intimata;

2. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria;

3. l’intimato non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. la notifica del ricorso per cassazione, richiesta dall’INPS l’11 aprile 2014 ed eseguita a mezzo del servizio postale, è rimasta incompiuta per essere risultato irreperibile, per trasferimento, il domiciliatario dell’intimato, avvocato Fargetta Fabio, all’indirizzo eletto nell’atto di appello (in Gela, presso lo studio del predetto avvocato Fargetti, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata);

6. l’INPS assume, con la memoria illustrativa, la correttezza dell’indirizzo ((OMISSIS)), al quale è stato inviato il ricorso, alla stregua delle verifiche compiute, presso il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale Forense, in epoca immediatamente antecedente all’avvio del procedimento notificatorio, e confermate dall’acquisizione di certificazione del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Gela, datata 10 giugno 2014 (attestante l’indirizzo avvocato Fargetti alla data del 12 aprile 2014, sempre in (OMISSIS));

7. l’INPS assume la regolarità della notifica indirizzata allo studio del difensore presso il quale la parte aveva eletto domicilio, invoca l’onere del difensore di comunicare, al competente Ordine forense, l’indirizzo corretto dello studio legale e, con la memoria illustrativa, svolge un’istanza di rimessione in termini;

8. le Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 17352 del 2009, hanno già da tempo statuito che qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso (v. anche numerose successive conformi delle sezioni semplici);

9. da ultimo, ancora le Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 14594 del 2016, hanno fissato l’ulteriore principio di diritto secondo cui: “la parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei teimini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”;

10. nel ricorso all’esame, l’inerzia della parte ricorrente nel riattivare il procedimento notificatorio e svolgere, con tempestività, gli atti necessari al suo completamento esclude, peraltro, la verifica dell’eventuale ricorrenza dell’ipotesi residuale nei termini chiariti dalle Sezioni unite della Corte (le eccezionali circostanze di cui sia stata data prova rigorosa);

11. il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile per difetto di notifica;

12. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

13. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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