Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8968 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8968 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 17713-2013 proposto da:
RICCITELLI ANTONELLA RCCNNL65M61D086A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CORSO VITTORIO EMANUELE II
142, presso lo studio dell’avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IDA SIGISMONDI
giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente –

contro
D’AGOSTINO ANTONINO;

intimato

avverso l’ordinanza n. 59526/2012 del TRIBUNALE di ROMA del
13/02/2013, depositata il 14/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Data pubblicazione: 05/05/2015

R.g.n. 17713-13 (c.c. 11.3.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. Antonella Riccitelli ha proposto ricorso straordinario per cassazione,
ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione, avverso l’ordinanza
del 12 giugno 2013, con la quale il Tribunale di Roma, investito da essa
ricorrente di un procedimento ai sensi dell’art. 702-bis c.pc. ha confermato,
disattendendo la relativa istanza di revoca, l’ordinanza del 13 febbraio 2013,

con la quale aveva negato la declaratoria dell’estinzione per rinuncia ai sensi
dell’art. 306 c.p.c. di detto procedimento, sollecitata dalla qui ricorrente a
seguito di una sua rinuncia al ricorso ex art. 702-bis non accettata dal
convenuto Antonino D’Agostino.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha rinviato all’udienza del 19
dicembre 2013 assegnando i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
§2. Il ricorso è stato proposto contro il D’Agostino, che non ha svolto
attività difensiva.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è
stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le
seguenti considerazioni:
§3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all’art.
380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.
Invero, il provvedimento impugnato appare, infatti, privo del carattere
della definitività, giacché ha avuto carattere meramente ordinatorio, siccome
si evince dalla fissazione del prosieguo del giudizio.
In particolare, la valutazione espressa dal Tribunale nell’ordinanza che
negò la declaratoria di estinzione e che è stata ribadita in quella impugnata
appare espressione risulta soggetta al regime dell’art. 177, primo comma,
Est. Coni Raffaele Frasca

2.-

R.g.n. 17713-13 (c.c. 11.3.2015)

c.p.c. ed espressione del potere del Tribunale di esternare il suo
convincimento in modo del tutto interlocutorio e privo di definitività sulla
questione di rito afferente alla pretesa estinzione. Ciò, ai sensi dell’art. 187,
terzo comma, c.p.c. e, dunque, con la conseguenza che la questione sarà
decisa unitamente alla decisione sul merito.
11 Tribunale avrebbe potuto sulla questione della inidoneità della

rinuncia a giustificare l’estinzione pronunciare una sentenza parziale appunto
negando l’estinzione. Lo avrebbe potuto fare ai sensi del secondo comma
dell’art. 187 c.p.c., richiamato dal terzo, ma tanto avrebbe richiesto l’invito a
precisare le conclusioni e la pronuncia appunto di una sentenza non definitiva
ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Non avendo proceduto in tale senso non ha reso alcuna sentenza in senso
sostanziale ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione.
L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante la circostanza che esso
non sia stato proposto e notificato anche alla SPAIC s.r.l. che figura parte nel
giudizio di merito.».
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della
relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
§3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
§4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio
di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Est. Co . Raffaele Frasca

3

R.g.n. 17713-13 (c.c. 11.3.2015)

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile-3, 1’11 marzo 2015.

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