Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8967 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 14/05/2020), n.8967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20009-2018 proposto da:

A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA CATTALANO, GIUSEPPE

BONGIOANNI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NICHELINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO CHIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La ATC, Agenzia territoriale per la casa del Piemonte, ha impugnato il diniego di rimborso dell’IMU pagata al Comune di Nichelino per l’anno 2012, relativa ad immobili assegnati per la ricettività sociale ad un canone inferiore al 50% di quello di mercato. La ATC deduce di non essere tenuta al pagamento dell’imposta in applicazione del D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Il ricorso è stato respinto in primo grado. La ATC ha proposto appello e la sentenza è stata confermata dalla CTR del Piemonte, con sentenza del 24.1.2018.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il Comune. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con l’unico motivo del ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al D.M. MEF n. 200 del 2012. La Agenzia ricorrente deduce che essa è ente pubblico non economico, che svolge attività non commerciale, che l’attività di assegnazione di immobili di edilizia popolare a fini abitativi deve considerarsi destinazione assistenziale ricettiva e pertanto spetta all’ATC l’esenzione totale dal pagamento dell’IMU.

Il motivo è infondato.

La parte invoca la applicazione della agevolazione prevista dal D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), che nella versione modificata ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, convertita con L. n. 27 del 2012, applicabile ratione temporis all’annualità oggetto di causa, recita: “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a).” Deve quindi osservarsi che le norme fiscali agevolatrici, come quella in esame, hanno natura eccezionale, e come tali non sono soggette a interpretazione analogica, in virtù del disposto dell’art. 14 preleggi (Cass. 15407/2017; Cass. 2821/2012). Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, con riferimento ad immobili gestiti da IACP e cioè da azienda per l’edilizia residenziale pubblica, che non spetta l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni – dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dal medesimo decreto, art. 8, comma 4. In particolare che “in materia di ICI, l’esenzione di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr. Cass. S.U. n. 28160/2008, e anche Cass. n. 7385/2012, n. 12313/2017). Escluso pertanto che possa parlarsi nella fattispecie di utilizzazione diretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse, si rileva che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non escludono che la attività di concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge (Cass. 20135/2019); pertanto correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata esenzione, facendo applicazione del principio – sopra enunciato – desumibile dall’art. 14 preleggi. Il ricorso è pertanto da rigettare. Ne consegue la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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