Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8967 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 14/04/2010), n.8967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consiglie – –

Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consiglie – –

Dott. GRECO Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.D., nella qualita’, elett.te dom.to in Ancona, alla

via Trieste 18, presso lo studio Mercatali Acquaroli, rapp.to e

difeso dall’avv. Speciale Paolo e Borrelli Angelo, giusta procura in

atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 56/07/07 depositata il 20/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.D. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Ancona n. 262/04/2002 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) Registro e Invim. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la carenza di motivazione della decisione. La censura e’ inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35 e art. 277 c.p.c.: la CTR avrebbe indebitamente annullato il recupero anziche’ provvedere alla rideterminazione dell’imposta dovuta.

La censura e’ fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 16252 del 23/07/2007) secondo cui dalla natura del processo tributario – il quale non e’ annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione- merito”, in quanto non e’ diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non puo’ limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. la CTR avrebbe accolto il ricorso ritenendo non sufficientemente provata la rettifica operata dall’Ufficio, senza che tale circostanza fosse stata dedotta dal C. con il ricorso introduttivo.

La censura e’ inammissibile stante la mancata trascrizione del ricorso introduttivo. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, e’ infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, cosi’ da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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