Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8966 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8331-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 256/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5.3.09, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonino Sgroi (per delega avv.

Nicola Valente) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

M.G. si rivolse al giudice del lavoro di Messina per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità – in godimento in base al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e quindi antecedente alla L. 12 giugno 1984, n. 222) – in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta L. n. 222, art. 1, comma 10.

Contro la sentenza con cui la domanda era stata accolta con decorrenza dalla data del compimento del requisito di età, l’Inps proponeva appello. L’assicurato restava contumace.

La Corte di appello di Messina, in parziale accoglimento dell’impugnazione, riteneva sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, nel concorso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso.

Riconosceva, però, tale diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Precisava anche che i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione.

Riteneva poi sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità. Osservava che, del resto, che era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

L’INPS propone ricorso per cassazione. L’intimato non si è costituita.

Il ricorso denuncia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 del D.L. n. 463 del 1983, art. 8 convertito nella L. n. 638 del 1983, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5, 6 e censura la sentenza per avere ritenuto, con riferimento alla verifica dell’interesse ad agire, che, in sede di trasformazione del titolo della pensione, rimane salvo il trattamento pensionistico più favorevole in godimento.

Il ricorso – nel quale, diversamente da quanto presupposto nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., il motivo di ricorso si conclude con la rituale formulazione del quesito di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis – è qualificabile come manifestamente fondato. Infatti deve ritenersi errata l’affermazione del giudice di merito secondo cui, in caso di trasformazione, l’importo della pensione di vecchiaia non possa essere minore di quello della pensione di invalidità, tale previsione essendo valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità concesso L. n. 222, ex art. 1, comma 1 e segg. in pensione di vecchiaia e non anche in caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia (Cass. 17492/2010, e numerose altre conformi).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte d’appello in diversa composizione), che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, ai fini anche della verifica dell’interesse della parte alla modifica del titolo della pensione. Allo stesso giudice si demanda la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA