Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8966 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8966 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 8995-2013 proposto da:
ROCCIA FRANCO RCCFNC55M10I493j,non in proprio ma in
qualità di legale rappresentante della ditta MACCHINE UTENSILI
ROCCIA SAS, elettivamente domiriliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO
MACHETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
GAVIRAGHI giusta procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente contro
FATTORI FEDERICO, FATTORI CATIUSCIA, FATTORI
FRANCESCA, IMAGE GROUP SRL, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CREIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 05/05/2015

PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO MICHELI
giuste procure special in in calce al controricorso;
– contraricorrenti nonché contro

SPA, CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA,
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA & LUCCHESIA SPA,
EQUITALIA CENTRO SPA, CALZIFICIO CSF DI FATTORI
ANGIOLO & C. SNC CANCELLATA DAL R.I.;
– intimati –

avverso il provvedimento n. RG. 98/2004 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 24/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
de11111/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato Marco Machetta difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 08995 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, BANCA CR FIRENZE

R.g.n. 8995-13 (c.c. 11.3.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. La Macchine Utensili Roccia s.a.s. ha proposto ricorso straordinario
per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione,
contro Federico Fattori, Catiuscia Fattori, Francesca Fattori e la s.r.l. Image
Group, nonché contro la M.P.S. Gestione Crediti s.p.a., la banca CR Firenze
s.p.a., la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno s.p.a., ora Banco

Popolare Soc. Coop., la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a.,
la Equitalia Centro s.p.a.e la Calzificio C.S.F. di Fattori Angiolo & C. s.n.c.,
avverso l’ordinanza riservata del 29 gennaio 2013, con la quale il Tribunale
di Firenze, provvedendo sulla fase sommaria di un procedimento ai sensi
dell’art. 617 c.p.c. introdotto da essa ricorrente, ha dichiarato inammissibile il
relativo ricorso — introdotto il 23 luglio 2012 in relazione ad una procedura
esecutiva immobiliare e sul quale era stata fissata l’udienza di comparizione
poi riservata del 24 ottobre 2012 — ed ha condannato alle spese la stessa
ricorrente.
§2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso i Fattori e la
Image Group s.r.l.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è
stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.
§4. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le
seguenti considerazioni:
<‹[...] §3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile, atteso che il provvedimento impugnato no ha valore di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione. 3 Est. Cons. Frasca R.g.n. 8995-13 (c.c. 11.3.2015) Ciò, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte: ex multis, Cass. (ord.) n. 22503 del 2011, secondo cui <<È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, 617 o 619 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell'esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese.». Nella specie, di fronte al provvedimento impugnato — in disparte la possibilità di reclamare contro la negazione dell'adozione di provvedimenti sull'esecuzione, sottesa alla conferma dell'ordinanza del G.E. del 3 luglio 2012 di cui si dice nel dispositivo — avrebbe potuto e dovuto chiedere, nell'omissione della sua fissazione da parte del Tribunale, la fissazione del termine per introdurre il giudizio ovvero provvedere di sua iniziativa ad introdurlo.». §2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali, con riferimento al precedente citato dalla relazione (sul quale, ex multis, in senso conforme, si vedano Cass. 19644 del 2013 e Cass. (ord.) n. 25169 del 2014), sono state del tutto ignorate dalla memoria della 4 Est. Cons aele Frasca R.g.n. 8995-13 (c.c. 11.3.2015) ricorrente, che non si preoccupa di dimostrare come e perché esse potrebbero essere superate. Infatti, la memoria evoca Cass. n. 22033 del 2011, adducendo che avrebbe enunciato un principio contrario alla inammissibilità, ma senza spiegare tale assunto, dato che si limita a sostenere che

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