Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8965 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8008-2010 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONICI ALFREDO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in Persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta procura

speciale m calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

12.2.09, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonino Sgroi (per delega

avv. Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Messina, provvedendo in sede di giudizio di rinvio con sentenza depositata il 18.3.2009, in ordine alla domanda proposta da R.A. contro l’Inps, diretta al riconoscimento del suo diritto al pagamento di indennità di maternità per astensione obbligatoria, accoglieva l’appello proposto contro la sentenza di primo grado del Pretore di Patti – già riformata dal Tribunale della stessa sede, a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di cassazione che aveva censurato la non rituale considerazione anche dei verbali ispettivi prodotti dall’Inps solo in appello e quindi tardivamente – e rigettava quindi la domanda. In questione era la effettiva sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato nel quadro di un rapporto a termine bracciantile in agricoltura. La decisione era basata sulla valutazione dei vari elementi probatori, peraltro senza menzione dei verbali ispettivi. Si tenevano presenti le certificazioni degli uffici di collocamento ma poi si valorizzavano in particolare contraddizioni ravvisabili quanto alla retribuzione e alla durata del a rapporto tra la dichiarazione di responsabilità della datrice di lavoro, nonna della lavoratrice, e quanto da quest’ultima dichiarato in sede di interrogatorio libero.

In presenza di un rapporto parentale e in mancanza di una conferma da parte di terzi o documentale del versamento del corrispettivo, non si poteva ritenere che tra le parti fosse intercorso un rapporto di natura subordinata in senso tecnico.

La R. ricorre per cassazione con tre motivi. L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso appare qualificabile come inammissibile.

Il primo e terzo motivo denunciano violazione di norme di diritto senza formulazione del conclusivo quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, secondo il criterio di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, che con l’art. 47 ha abrogato detto art. 366 bis). Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 416 c.p.c. senza formulare un quesito di diritto, e carenza di motivazione. Riguardo a quest’ultimo profilo è mancata la (chiara) indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, secondo quanto richiesto, analogamente a pena di inammissibilità, dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c. Peraltro con tale doglianza si formulano inammissibili critiche sul merito della decisione, sulla base anche di una appena accennata doglianza di mancato rispetto di direttive della sentenza di rinvio, non adeguatamente formalizzata e fondata sull’erroneo assunto che alla stregua di detta sentenza la domanda avrebbe potuto essere rigettata solo in caso di piena prova dell’infondatezza della domanda.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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