Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8965 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8965 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 18337-2012 proposto da:
LAROSA MARIA CATENA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO NUCARA giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

EQUITALIA ETR SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. RG. 4238/2009 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA del 17/01/2012, depositata il 18/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Data pubblicazione: 05/05/2015

R.g.n. 18337-12 (c.c. 11.3.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. Maria Catena Larosa ha proposto ricorso straordinario per cassazione
ancorché senza qualificarlo tale contro Equitalia ETR s.p.a. avverso la sentenza
del 18 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Reggio Calabira ha rigettato
l’opposizione da lei proposta nel gennaio del 2010 avverso un’intimazione di

cartella esattoriale.
§2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimata.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è
stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le
seguenti considerazioni:
«[…]§3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all’art.
380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.
§4. Il primo motivo di ricorso si fonda su un atteggiamento di mancata
contestazione da parte dell’intimata in ordine alla mancata notifica della cartella
esattoriale, ma: a) non fornisce l’indicazione specifica della sede della comparsa
di risposta da cui ciò risulterebbe, dato che si astiene sia da una riproduzione
diretta della stessa sia da una riproduzione indiretta con indicazione della parte
della comparsa nella quale l’indiretta riproduzione troverebbe riscontro; b) non
indica se e dove la comparsa sarebbe esaminabile in questo giudizio di
legittimità, se prodotta ai diversi effetti del secondo comma n. 4 dell’art. 369
c.p.c.: in particolare non si precisa che la comparsa si sarebbe prodotta e
nemmeno, come ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, si fa riferimento alla
presenza nel fascicolo d’ufficio (indicazione necessaria per il rispetto dell’art.
366 n. 6 c.p.c.).
Est. Coni RaVaele Frasca

pagamento notificatole il 1° ottobre 2009 dopo asserita notifica della relativa

R.g.n. 18337-12 (c.c. 11.3.2015)

Il motivo si fonda, poi, su produzioni documentali dell’intimata, riguardo
alle quali non è parimenti rispettato l’art. 366 n. 6 c.p.c. (nei termini di cui a
consolidata giurisprudenza della Corte: a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del
2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).
Anche il secondo motivo viola l’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che si fonda
sempre sulle dette produzioni documentali sempre omettendo il rispetto della

norma.
Il terzo motivo non individua la motivazione della sentenza impugnata che
vorrebbe sottoporre a critica, oltre ad essere fondato su non meglio identificate
risultanze documentali, con conseguente inosservanza dell’art. 366 n. 6
c.p.c.>>.
§2. Il Collegio rileva che in data odierna il difensore della ricorrente,
Avvocato Francesco Nucaa, ha fatto pervenire fax recante richiesta di rinvio,
motivata da un impedimento a comparire in quanto impegnato in un processo
penale davanti al Tribunale di Regio Calabria. Alla richiesta è allegato decreto
di citazione ex art. 210 c.p.p. della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, a data 12 febbraio 2015, con a margine in alto annotazione della
data del 13 febbraio 2015 a pena, non si sa se riferibile alla persona del
Nucara. Non avendo l’Avvocato Nucara nemmeno indicato quando ricevette
detta citazione il Collegio ritiene che il preteso impedimento non giustifichi la
richiesta di rinvio, tenuto conto che non risulta dimostrato un impedimento
improvviso che avrebbe precluso al legale di farsi sostituire in questa sede o
comunque diversamente organizzare la gestione delle sua attività di
patrocinio. Ciò anche in considerazione del fatto che il procedimento è
camerale e il predetto difensore nemmeno ha depositato memoria.
§3. Tanto premesso, il Collegio condivide le argomentazioni e le
conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Est. Cons.Rffe1e Frasca

3

R.g.n. 18337-12 (c.c. 11.3.2015)

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile-3, 1’11 marzo 2015.

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