Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8964 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Istituto A. Oriani s.r.l., domiciliato in Roma, via Val

Gardena 3, presso l’avv. L. De Angelis, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. M. Arlenghi, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 2954/2004 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 16 novembre 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente, avv. Arlenghi, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Libertino Alberto, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la revoca del fallimento di A.F.M., dichiarato fallito il 23 novembre 2001 nella qualita’ di unico socio illimitatamente responsabile della s.r.l. Istituto A. Oriani, gia’ dichiarata fallita il 10 dicembre 1998. Hanno ritenuto i giudici del merito che, benche’ debbano certamente distinguersi il fallimento della societa’ dal fallimento del socio illimitatamente responsabile, cio’ nondimeno l’erronea indicazione nella citazione a giudizio del curatore come organo del fallimento della societa’, anziche’ del socio, non incideva sul significato dell’opposizione, evidentemente proposta contro la sentenza dichiarativa del fallimento di A. F.M., e non ha precluso al curatore l’esercizio del suo diritto di difesa. Tanto premesso, hanno ritenuto che l’estensione del fallimento ai soci e’ prevista dalla L. Fall., art. 147, esclusivamente per le societa’ di persone, nelle quali la responsabilita’ illimitata e solidale dei soci e’ propria del tipo legale di societa’. Sicche’ non puo’ estendersi il fallimento di una societa’ di capitali al socio unico illimitatamente responsabile.

Ricorre per cassazione il Fallimento Istituto A. Oriani s.r.l. e propone tre motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria. Non ha spiegato difese A.F.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2362 e ss. c.c., art. 81 c.p.c., L. Fall., artt. 147 e 148, vizio di motivazione sul dedotto difetto di legittimazione passiva del curatore del fallimento della societa’.

Sostiene che i giudici del merito, pur consapevoli della distinzione dei fallimenti del socio e della societa’, ha erroneamente interpretato l’atto di citazione in opposizione al fallimento, notificato al curatore del fallimento della societa’ anziche’ al curatore del fallimento del socio. Infatti, benche’ sia certo che A.F.M. avesse inteso impugnare la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, cio’ non esclude che egli abbia erroneamente tirato in giudizio il curatore del fallimento della societa’.

Il motivo e’ infondato.

Com’e’ noto, la “legitimatio ad processum” va “riferita alla capacita’ delle parti a stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione” (art. 75 c.p.c.). La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza “inutiliter data”), attiene invece all’astratta possibilita’ che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede percio’ solo l’interpretazione di tale norma, ai fini della “verifica, secondo la prospettazione offerta dall’attore, della regolarita’ processuale del contraddittorio” (Cass., sez. 1^, 16 maggio 2007, n. 11321, m. 599090, Cass., sez. 3^, 20 dicembre 2005, n. 28227, m. 586093), cosi’ distinguendosi dall’effettiva titolarita’ del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale. Attenendo alla regolarita’ del contraddittorio, dunque, l’accertamento della legittimazione passiva del convenuto esige che vi sia identita’ tra la persona fisica chiamata in giudizio e il destinatario effettivo della pretesa fatta valere dall’attore. Non rileva percio’ se l’attore abbia ben qualificato il convenuto, ma rileva se la persona chiamata in giudizio sia proprio quella legittimata a contraddire la pretesa dell’attore.

Nel caso in esame si pone appunto una questione di legitimatio ad causam. E non v’e’ dubbio che A.F.M. indico’ erroneamente il proprio contraddittore quale curatore del fallimento della societa’. Ma altrettanto certo e’ che la persona chiamata in giudizio era curatore del fallimento del socio e che la pretesa dell’attore era proprio quella di ottenere la revoca del fallimento del socio. Sicche’ il contraddittorio fu regolarmente costituito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., artt. 147 e 148, vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine all’estensibilita’ del fallimento dell’Istituto A. Oriani s.r.l. al socio illimitatamente responsabile.

Sostiene che nella L. Fall., art. 147, la previsione dell’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non contiene piu’ il riferimento del precedente codice di commercio alle sole societa’ di persone. Sicche’ deve ritenersi applicabile in ogni caso in cui un socio, anche di societa’ di capitali, risulti illimitatamente responsabile; tanto piu’ se si consideri che una tale responsabilita’ non e’ affatto eccezionale, quando si tratti di socio unico.

Il motivo e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’applicabilita’ della L. Fall., art. 147, che consente l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, e’ subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l’ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della societa’ con soci a responsabilita’ illimitata; esso si riferisce esclusivamente alle societa’ di persone, nelle quali la responsabilita’ illimitata del socio e’ conseguenza della natura del modello societario, e’ non e’ pertanto applicabile alle societa’ di capitali, in cui la responsabilita’ illimitata rappresenta un’eventualita’ collegata all’assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilita’ personale e solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalita’ delle azioni o delle quote (artt. 2362 e 2497 c.c.), e quale riflesso del suo potere di determinare in via assoluta la volonta’ dell’ente” (Cass., sez. 1^, 12 novembre 2008, n. 27013, m. 605472). La norma non e’ dunque “estensibile ai soci occasionalmente responsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti specifici e storicamente delimitabili, come nel caso di socio unico di societa’ per azioni, ai sensi dell’art. 2362 c.c. (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 6 del 2003), disposizione di natura eccezionale ed impositiva, in capo all’unico azionista, di una responsabilita’ “lato sensu” fideiussoria “ex lege”, ma solo in via temporanea” (Cass., sez. 1^, 4 febbraio 2009, n. 2711, m. 606495).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 92, e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici d’appello abbiano ritenuto congrua la compensazione solo parziale delle spese del giudizio di primo grado.

Il motivo e’ infondato, perche’ i giudici del merito hanno congruamente giustificato la compensazione solo parziale delle spese di una controversia nella quale il fallimento era totalmente soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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