Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8964 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8964 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Salerno con ordinanza n. RG. 4433/2012 depositata il 6/05/2014,
nel procedimento pendente tra:
PROMOSERVICE SRL;
EQUITALLA POLIS SPA;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BAS1LE che
chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Salerno;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.

PREMESSO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Salerno ha richiesto d’ufficio il
regolamento di competenza con ordinanza del 6 maggio 2014,
con la quale, essendo stata riassunta dinanzi al suo ufficio la
causa di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. intentata dalla
Promoservice s.r.l. nei confronti della Equitalia Polis S.p.A.,

Data pubblicazione: 05/05/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile
poiché proposto quando ogni questione di competenza era
oramai preclusa, avendo avuto la causa effettiva trattazione ai
sensi dell’art. 320 cod. proc. civ, ed essendosi perciò verificata
la preclusione di cui all’art. 38 cod. proc. civ., applicabile
anche in caso di conflitto di competenza d’ufficio ex art. 45
cod. proc. civ..
Pare opportuno prendere le mosse dal principio per il quale in
tema di conflitto di competenza, nel regime anteriore alla
modifica recata all’art. 38 cod. proc. civ. dalla legge 18 giugno
2009, n. 69 e in riferimento alla disciplina dettata dagli artt.
183 e 184 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modificazioni
introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, allorquando
– a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del
giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al
giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta,
la propria incompetenza non oltre la prima udienza di
trattazione ex art. 183 citato, rimanendo altrimenti preclusa
per lui la possibilità di chiedere d’ufficio il regolamento di
competenza (Cass. n. 15951/11; cfr. anche Cass. n. 11185/08
per l’affermazione del principio secondo cui il potere di
elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. è
soggetto a termine di preclusione analogo a quello fissato
dall’art. 38 cod. proc. civ. per il potere di rilevazione d’ufficio
dell’incompetenza da paste del giudice).
Ric. 2014 n. 16928 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

agente per la riscossione per la provincia di Salerno, riguardo
alla quale il Tribunale di Salerno si era dichiarato
incompetente per materia, ha ritenuto di essere, a sua volta,
incompetente.
Le parti, alle quali l’ordinanza risulta comunicata,
non hanno svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 27 gennaio
2015, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che sia
dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno.

In conclusione, va ribadito il principio di diritto per il quale,
quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte
di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al
giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua
volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per
ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la
fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui con
conseguente preclusione della questione di competenza (Cass.
ord. n. 10845/11).
2.- Nel caso di specie, il Giudice di Pace, dopo aver compiuto
le attività di cui all’art. 320 cod. proc. civ., ha rinviato
all’udienza del 19 novembre 2013 per la precisazione delle
conclusioni. A questa udienza le parti hanno effettivamente
precisato le conclusioni, riproponendo, in subordine la
questione di competenza. Il giudice ha riservato la decisione,
anche <>, ed ha
concesso il termine di giorni quaranta per il deposito degli
scritti conclusivi.
Decorso il termine di cui sopra, ha pronunciato l’ordinanza di
richiesta del regolamento di competenza d’ufficio.
2.1.- Le vicende processuali appena esposte comportano che
il potere di elevazione del conflitto di competenza risulti
esercitato oltre il termine di cui all’art. 38 cod. proc. civ..
Ed invero, la questione di competenza, una volta sollevata
all’udienza di trattazione ai sensi degli artt. 38 e 183 cod. proc.
Ric. 2014 n. 16928 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-3-

Atteso che il giudizio de quo si è svolto dinanzi al Giudice di
Pace di Salerno, va altresì richiamato quanto questa Corte ha
già avuto modo di affermare riguardo al procedimento
davanti al giudice di pace: esso é comunque caratterizzato
dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento
dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in
mancanza di diversa disciplina (cfr., tra le altre, Cass. n.
18498/06, n. 18/10, n. 13250/10, n. 27925/11).

Per contro, quando il giudice, dinanzi al quale la causa sia
riassunta in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza
del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi
di cui all’art. 28, ritenga di essere a sua volta incompetente, lo
stesso deve richiedere d’ufficio il regolamento di competenza
pronunciandosi in tal senso già nell’udienza di trattazione. In
particolare, per evitare la preclusione di cui all’art. 38 cod.
proc. civ., come sopra interpretato con riferimento al conflitto
di competenza, il giudice deve pronunciare l’ordinanza di cui
all’art. 47, comma quarto, cod. proc. civ. (<>), senza passare alla fase decisoria, vale a dire
senza invitare le parti a precisare le conclusioni e senza
rimettere la causa in decisione.
Né può rilevare che, nel caso di specie, le parti, nel precisare
le conclusioni, abbiano riproposto la questione di
competenza, perché la parte che dissente dalla declaratoria di
incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro
potere che quello di impugnarla (così già Cass. ord. n.
11185/08).
Va perciò affermato che <>.

L’applicazione del principio di diritto di cui sopra comporta
l’inammissibilità del regolamento d’ufficio richiesto dal
Giudice di Pace di Salerno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di
competenza richiesto d’ufficio dal Giudice di Pace di Salerno.
Roma, 11 marzo 2015.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA