Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8963 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18823/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA

20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA già CROCE ROSSA ITALIANA

(C.R.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/07/2016 R.G.N. 141/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELE PAGLIARO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 11 luglio 2016 n. 169 la Corte d’Appello di Perugia riformava la sentenza del Tribunale di Terni e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da T.A., già dipendente a termine della CROCE ROSSA ITALIANA (in prosieguo: CRI), per l’accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.

2. La Corte territoriale dissentiva dall’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6868/2015), secondo cui dall’illegittimo comportamento della CRI – che aveva escluso dalla stabilizzazione il personale assunto per lo svolgimento dei servizi in convenzione e riservato la procedura ai soli dipendenti a termine destinati ai sevizi interni – derivava un diritto soggettivo alla stabilizzazione dei dipendenti pretermessi. Osservava che tale principio non era coerente con il rilievo che la stabilizzazione non poteva riguardare tutto il personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di legge, in quanto condizionata alla esistenza delle relative risorse finanziarie.

3. Condivideva il diverso orientamento, pure emerso in sede di legittimità (Cass. n. 22128/2015), secondo cui dalla illegittima esclusione dalla stabilizzazione potevano derivare unicamente conseguenze risarcitorie; nella fattispecie di causa, non essendo stata avanzata alcuna pretesa risarcitoria, la domanda doveva essere integralmente respinta.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza T.A., affidato a due motivi, cui la CRI ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/ o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e segg., assumendo che il suo diritto alla stabilizzazione non poteva essere impedito dal fatto che la CRI non aveva provveduto a richiedere l’autorizzazione per l’assunzione dei dipendenti a termine svolgenti servizi in convenzione, limitando la richiesta alle 16 unità addette ai servizi interni.

2. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre sotto il profilo degli effetti derivanti dal fatto che la CRI, prima ancora di pubblicare l’avviso pubblico del 15.11.2007 per la procedura di stabilizzazione, aveva limitato a sedici unità la richiesta di autorizzazione alla assunzione, autorizzazione poi concessa con D.P.R. 29 dicembre 2007.

3. Il ricorso, i cui motivi devono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.

4. In questa sede si intende assicurare continuità alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte (cfr., ex aliis, Cass. sez. VI 10 aprile 2017 n. 9209 e 01 dicembre 2017 nr. 2662; sez. lav. 05 febbraio 2016 n. 2330; Cass. n. 25552/2015; Cass. 6868/15; Cass. n. 26044/14; Cass. S.U. n. 6077/13) – rispetto alla quale l’arresto di Cass. 29 ottobre 2015 n. 22198 costituisce l’unico precedente difforme – che ha affermato non essere ostativa alla configurabilità del diritto alla stabilizzazione, sancito da fonte normativa di rango primario, la circostanza che la CRI abbia limitato la richiesta di autorizzazione per la stabilizzazione a sole 16 unità.

5. Si è osservato che il procedimento autorizzatorio, come si evince dalla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter (oggi abrogato, ma vigente all’epoca dei fatti per cui è causa), richiamato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 219, u.p., presuppone la richiesta dell’amministrazione interessata, di guisa che la CRI non può opporre al diritto del proprio personale, che abbia i requisiti di legge per la stabilizzazione, il più ristretto ambito autorizzatorio determinato proprio dalla sua richiesta; il diritto non può essere subordinato ad una scelta dell’ente di limitare la stabilizzazione a quei soli lavoratori che la stessa parte datoriale ritiene di assumere (Cass. S.U. n. 6077/13 cit.).

6. In tale specifico contesto la Croce Rossa Italiana è onerata di fornire la prova del fatto che la posizione della odierna parte ricorrente, ove correttamente inserita nella richiesta, sarebbe non di meno risultata esclusa dal novero dei soggetti destinatari dell’autorizzazione (Cass., sez. VI, 01 febbraio 2017 n. 2662; sez. lav., 10 dicembre 2014, n. 26044).

7. Inoltre – in relazione a quanto disposto dalla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter (“L’istruttoria prodromica all’autorizzazione è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna”) – essendosi in presenza di personale già alle dipendenze dell’ente, deve ritenersi che la richiesta, ove correttamente avanzata per tutto il personale già assunto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti di legge per essere stabilizzato, non avrebbe potuto trovare ostacolo in relazione alla necessità di riscontro di effettive esigenze collegate al reperimento di nuovo personale (Cass. sez. lav. 5 febbraio 2016 n. 2330).

8. Si è altresì osservato che nel regime precedente la riforma dell’ente Croce Rossa Italiana, attuata con il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato avevano diritto ad accedere, a domanda, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519 e, ricorrendo le condizioni contemplate da tale disposizione, ad essere assunti a tempo indeterminato senza che fosse attribuita alcuna priorità al personale con contratto di lavoro temporaneo che avesse prestato servizio presso l’ente stesso rispetto a quello, parimenti con contratto di lavoro a tempo determinato, che avesse prestato la sua attività nell’ambito di servizi svolti dalla CRI in virtù di convenzioni con altri enti (Cass. 3 aprile 2015 n. 6868).

8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del ricorso con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto qui ribaditi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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