Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8963 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R.B. s.r.l., domiciliata in Roma, piazza di Pietra 26, presso lo

studio legale Nunciante e Magrine, rappresentata e difesa dall’avv.

Bracciodieta A., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R. anche quale rappresentante di S.G.,

domiciliato in Roma, via del Tritone 102, con il patrocinio dello

stesso avv. S.R., come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento B.R.B. s.r.l., domiciliato in Roma, viale delle Milizie

34, presso l’avv. A Botti, rappresentato e difeso dall’avv. F.

Mastroviti, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/2005 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 3 agosto 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Libertino Alberto, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dalla B.R.B. s.r.l. avverso la sentenza che ne aveva rigettato l’opposizione al fallimento dichiarato il (OMISSIS).

Hanno ritenuto i giudici del merito che, non applicandosi la sospensione feriale dei termini processuali, era inammissibile l’appello proposto il 4 maggio 2004 avverso la sentenza pubblicata il 21 marzo 2003.

Ricorre per cassazione la B.R.B. s.r.l. e propone tre motivi d’impugnazione, cui resistono con distinti controricorsi S. R. anche quale rappresentante di S.G. e il Fallimento B.R.B. s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, art. 92 Ordinamento giudiziario, artt. 161 e 327 c.p.c., art. 14 preleggi, in relazione all’art. 24 Cost., nullità della sentenza impugnata.

Sostiene che, avendo richiesto la nullità e non la revoca della sentenza di fallimento, non operava la deroga alla regola della sospensione feriale dei termini processuali; sicchè l’appello era tempestivo. Rileva che da luogo a una nullità assoluta la mancata audizione del debitore prima della dichiarazione di fallimento, argomentando in ordine alla peculiarità della situazione del debitore che non sia stato posto in grado di difendersi.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione della L. Fall., artt. 5 e 15, e art. 24 Cost., vizi di motivazione della decisione impugnata. Lamenta che i giudici del merito, erroneamente ritenendo inammissibile l’appello, abbiano omesso di esaminare la dedotta nullità per mancata audizione del debitore.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 575 del 1965, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di esaminare la questione dell’incompatibilità del fallimento con l’applicazione di misure di prevenzione cui il patrimonio sociale era stato sottoposto.

2. Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, questa corte ha già avuto modo di chiarire che “la disposizione di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 (che esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento) si applica anche alla ipotesi in cui, dichiarato con sentenza il fallimento dell’imprenditore, questi abbia proposto un’opposizione intesa ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza stessa per violazione del principio del contraddittorio” (Cass., sez. 1, 23 febbraio 2000, n. 2055, m. 534289, Cass., sez. 1, 28 agosto 2004, n. 17202, m. 576319).

Vero è infatti che la L. n. 742 del 1969, art. 3 richiamando l’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali solo le “cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento”. Ma deve certamente ritenersi che sia causa inerente alla dichiarazione di fallimento anche quella promossa con l’opposizione intesa a ottenere l’annullamento della sentenza dichiarativa dell’insolvenza. Il rigetto del primo motivo del ricorso risulta assorbente degli altri motivi, che ne presupporrebbero l’accoglimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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