Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8963 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8963 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Sassari con ordinanza n. R.G. 1487/2013 del 4/04/2014 nel
procedimento pendente tra:
CARTA FABIO;
PREFETTURA di SASSARI, EQUITALIA CENTRO SPA;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ENNIO
A111LIO SEPE che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice
di pace di Sassari, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.
FATTO E DIRITTO
1. – Il Giudice di Pace di Sassari, con ordinanza del 19 dicembre 2013,
dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere l’opposizione,
proposta da Fabio Carta avverso l’intimazione di pagamento basata su una

Data pubblicazione: 05/05/2015

2. – Riassunta la causa davanti al Tribunale, il giudice designato richiedeva
d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che per i giudizi contro i
provvedimenti per sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice
della strada sia competente il giudice indicato dalla legge come competente per
materia e per valore, quindi il giudice di pace, indicato come competente
dall’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981. Il Tribunale richiamava il
precedente di questa Corte n. 4022/08 e concludeva sollevando il conflitto
negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.
3.- Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data 15 ottobre
2014, con le quali ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di
competenza, condividendo il richiamo che il Tribunale ha fatto delle decisioni
di questa Corte in tema di competenza sull’opposizione all’esecuzione ai sensi
dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ. relativa a cartelle esattoriali per il
pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada.
4.- L’istanza è fondata.
Dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente ha basato la propria
opposizione sulla contestazione della pretesa impositiva portata della cartella di
pagamento, in particolare eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto alla
riscossione della sanzione, per essere decorsi più di cinque anni dalla
violazione. Tale azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non
ancora iniziata (c.d. a precetto) regolata dall’art. 615, comma 1, cod. proc. civ.,
anche se ha ad oggetto immediato l’intimazione di pagamento, svolgendo
quest’ultima, così come la cartella di pagamento che la precede, anche una
funzione assimilabile a quella del precetto (cfr. Cass. n. 13483107, ord. n.
3374/12).
Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, in tale caso è competente il
giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla
contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un
provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla legge
n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo l
settembre 2011 n. 150), norma speciale regolatrice della materia, che, nel caso
di specie, è il giudice di pace (Cass. ord. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 21194/11, n.
24753/11 ed altre).
Non rileva, al riguardo, il fatto che l’importo complessivo dei titoli azionati
superi il limite per la competenza per valore di detto giudice, poiché
l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche
una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493,00 euro
(così Cass. ord. n. 6463/11 cit.).

Ric, 2014 n. 10917 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

cartella di pagamento conseguente all’irrogazione di sanzioni amministrative
per violazioni del codice della strada (per l’importo complessivo di E
14.949,30) e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Sassari.

Poiché nel caso di specie l’opponente ha impugnato un’intimazione di
pagamento basata su una cartella esattoriale dell’importo complessivo di €
14.949,30, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
coattiva della sanzione amministrativa, l’istanza di regolamento di competenza
va accolta e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Sassari.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza avanzata d’ufficio dal
Tribunale di Sassari e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Sassari.
Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2015, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

P.Q.M.

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