Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8962 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STUDIO EUROPA SERVICE s.r.l. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Rachelli Fabrizio in virtù di procura speciale a

margine del ricorso e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

M.A. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1013 del

2009, depositata il 20 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 21 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con la sentenza n. 1013 del 2009 (depositata il 20 marzo 2009), il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla s.r.l. Studio Europa Service nei confronti di M.A. avverso la sentenza del giudice di pace di Orzinuovi n. 3/1997, rigettava l’impugnazione proposta e, nel confermate la gravata decisione, condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Nei riguardi della menzionata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 4 maggio 2010 e depositato il 24 maggio successivo) la s.r.l. in liquidazione Studio Europa Service, articolandolo su tre motivi.

In questa fase l’intimato non risulta essersi costituito.

Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2697, 1470, 1655, 1657, 1658 e 1665 c.c., con riferimento alla parte in cui la sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell’appaltante al pagamento di un corrispettivo non dimostrato e non dovuto.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al supposto vizio di motivazione sulla prova (assunta mediante testimoni) della fornitura del materiale costituente oggetto dell’intercorso contratto di appalto tra le parti.

Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 1667 c.c., comma 1, con riguardo all’assunta contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta mancanza della prova dell’intervenuto riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti,nelle forme del procedimento camerale, per manifesta inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e ratione temporis applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs.).

Sul piano generale si osserva (cfr, ad es., tra le più recenti, Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), si rileva che il ricorrente non si è attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., non avendo supportato i tre distinti motivi proposti;

rispettivamente con la necessaria sintesi dell’assunto vizio motivazionale (quanto al secondo e a parte del terzo, dedotto unitamente ad assunta violazione di legge) e con il quesito di diritto specificamente attinente alla violazione di diritto sostanziale prospettata (con riguardo al primo e alla residua parte del terzo).

Ne consegue, quindi, che detti motivi devono considerarsi inammissibili, non risultando il primo e parte del terzo (con riferimento al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3) sorretti da quesito la cui formulazione deve essere idonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009), e non risultando – quanto al secondo e a parte del terzo – specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, senza svolgere il successivo momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza delle specifiche censure.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), potendosi ravvisare l’inammissibilità in toto del ricorso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, precisandosi, peraltro, che il terzo motivo, con il quale sono stati dedotti contestualmente un vizio di motivazione ed una violazione di legge, si sarebbe dovuto ritenere ugualmente inammissibile, costituendo tale formulazione una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. (cfr. Cass., n. 9470/2008, ord.) ed imponendosi, in ogni caso, ove si fosse riusciti nella distinzione dei due vizi prospettati, l’enucleazione di uno specifico quesito di diritto per la violazione di legge e di un’apposita sintesi della deficienza del ragionamento logico presente nella sentenza impugnata per il vizio motivazionale.

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese in difetto della costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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